Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-04-2011, n. 2203 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. Lazio accoglieva il ricorso n. 15239 del 1998, proposto dal signor M. C. avverso la graduatoria finale del concorso interno indetto con decreto del Capo della Polizia del 16 luglio 1997 per la copertura di 1.000 posti di ispettore superiore della Polizia di Stato.,

Con tale ricorso, egli lamentava l’illegittimità dell’operato della commissione d’esame, la quale, in violazione dell’art. 3 del decreto ministeriale 7 novembre 1995 e succ. mod. (disciplinante la procedura di selezione ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. b), del d. lgs. 27 maggio 1995, n. 197) aveva omesso di valutare (i) "gli accertamenti tecnici effettuati dal C. nella qualità di "armaiolo per i Corpi armati dello Stato’", (ii) "gli incarichi di docenza conferiti al C. stesso in periodi diversi" e (iii) "due encomi solenni, una "parola di lodè e un diploma di benemerenza attribuiti al soggetto in questione in considerazione della sua dimostrata valentia professionale" (v. così, testualmente, l’impugnata sentenza); titoli che, se rettamente valutati, ad avviso del’interessato gli avrebbero consentito di conseguire un punteggio di 67,17 (anziché quello attribuitogli di 60,32) e di collocarsi utilmente al 948° posto della graduatoria (anziché al 1099° posto, come da graduatoria impugnata).

Il T.A.R. inoltre rilevava che la commissione non avrebbe potuto tener conto della sanzione disciplinare inflitta al ricorrente il 28 marzo 1997, essendosi la stessa commissione, in sede di specificazione dei criteri valutativi, autolimitata a valutare i soli fatti relativi al periodo 19921996, con conseguente illegittima attribuzione di soli 6 su 20 punti per le funzioni svolte, e rimarcava che il ricorrente, nell’anno successivo e a situazione sostanzialmente invariata, avesse ottenuto, per la voce relativa alla qualità delle funzioni, 23,5 punti su 24, e di essere con ciò stato promosso, sebbene solo con decorrenza 31 dicembre 1998, alla qualifica superiore.

Il TAR dichiarava le spese di causa interamente compensate fra le parti.

2. Avverso tale sentenza, interponeva appello l’Amministrazione soccombente, assumendo l’erronea affermazione dell’illegittimità dell’operato della commissione, la quale avrebbe espresso un giudizio onnicomprensivo e globale sui precedenti di servizio e sui titoli rilevati dalla scheda di servizio, e legittimamente avrebbe tenuto conto della sanzione disciplinare della pena pecuniaria inflitta con provvedimento del 28 marzo 1997.

Il Ministero chiedeva dunque, in riforma della gravata sentenza, il rigetto del ricorso in primo grado.

3. Costituendosi, l’appellato contestava la fondatezza dell’appello e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.

4. Disattesa con ordinanza del 27 febbraio 2007 l’istanza di sospensiva, la causa all’udienza pubblica del 18 gennaio 2011 veniva trattenuta in decisione.

5. L’appello è fondato parzialmente, entro i limiti di cui appresso.

5.1. Infondato è il motivo dedotto avverso l’affermazione del T.A.R. riguardo alla mancata valutazione dei titoli indicati sopra sub 1.(i), 1.(ii) e 1.(iii), emergendo invero detti titoli dai rapporti informativi in possesso dell’Amministrazione, sicché sotto il profilo in esame correttamente è stata acclarata l’illegittimità dell’operato della commissione d’esame.

5.2. Merita invece accoglimento la doglianza, con la quale l’appellante censura l’assunto del T.A.R. secondo cui la commissione non avrebbe potuto prendere in considerazione la sanzione disciplinare irrogata in data 28 marzo 1997.

Infatti, la determinazione della commissione (di cui al verbale della seduta d’insediamento del 4 novembre 1997) di limitarsi, nella valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli dell’ultimo quinquennio, all’arco temporale 19921996, riguardava esclusivamente "le categorie di titoli di cui agli articoli 3, 4, 8 e 10" (v. p. 6 del citato verbale) del d.m. 7 novembre 1995 e succ. mod. (disciplinante la procedura di selezione per la promozione alla qualifica di ispettore superiore), e pertanto i rapporti informativi e i giudizi complessivi (art.3), gli incarichi svolti (art. 4), i corsi professionali (art. 8) e i riconoscimenti conseguiti (art. 10), ma non anche i precedenti disciplinari. La valutazione di questi ultimi era, invece, assoggettata alla disciplina dell’art. 12 del d.m. 7 novembre 1995, che prevedeva l’esclusione dalla selezione del "personale che nei tre anni precedenti abbia riportato sanzioni disciplinari pari o più gravi della deplorazione", con ciò ponendo una previsione di carattere generale sul rilievo di tali sanzioni (v. anche p. 8 del citato verbale della seduta d’insediamento della commissione).

Orbene, a fronte di procedura selettiva indetta con decreto del 16 luglio 1997, la commissione, in conformità al citato art. 12, ha correttamente tenuto conto della sanzione pecuniaria irrogata al ricorrente con provvedimento del 28 marzo 1997, in quanto rientrante nel triennio precedente, legittimamente computato a far data dalla data di adozione del medesimo decreto.

S’impone dunque la riforma in parte qua della gravata sentenza, erroneamente escludente la rilevanza della sanzione disciplinare in esame ai fini della valutazione nell’ambito della procedura selettiva oggetto del presente giudizio.

Ciò comporta che il dispositivo di annullamento della gravata sentenza va confermato, sulla base di una motivazione parzialmente diversa, nel senso che il ricorso di primo grado n. 15239 del 1998 si deve intendere accolto quanto alle censure riguardanti la mancata valutazione dei titoli individuati dal TAR, mentre va respinto per il resto.

6. Considerato l’esito della causa, si ravvisano giusti motivi per dichiarare le spese di entrambi i gradi interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 944 del 2007, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, conferma il suo dispositivo di accoglimento del ricorso di primo grado n. 15239 del 1998 e di annullamento dell’atto impugnato, ma respingendolo per la parte indicata al punto 5.2. della motivazione

Dichiara le spese di causa interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, salve le sue ulteriori determinazioni.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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