Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-07-2011, n. 14823 Ricorsi avanti le Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Sig.ra K.E.M. ricorre contro il Comune di Castano Primo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, sulla base di due motivi.

Il Comune intimato non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo di ricorso la sig.ra K. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, eccependo che erroneamente la CTR ha confermato il giudizio di inammissibilità del ricorso introduttivo. ritenuto tale dalla CTP per la genericità dei motivi addotti.

Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza. La ricorrente per contestare il giudizio formulato dai giudici di merito eccepisce che il ricorso introduttivo non era affatto generico, ma poi non ne riproduce il contenuto ed il Collegio quindi non può valutare la fondatezza del motivo stesso (v. Cass. 2602/2009,5674/2006).

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione del principio del contraddittorio perchè i giudici di merito non hanno dato seguito alla richiesta di integrazione del contraddittorio. Si tratta di censura subordinata all’accoglimento del primo motivo (soltanto se il ricorso e ammissibile ci si può dolere della mancata integrazione del contraddittorio), con la conseguenza che l’inammissibilità del primo motivo preclude l’esame secondo.

Quindi, il ricorso non può trovare accoglimento.

Nulla per le spese, attesa la inerzia della parte intimata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *