Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-01-2011) 12-04-2011, n. 14715 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Z.G.A. veniva tratto in arresto in data 30-4- 2004 per il delitto di tentata estorsione in danno di P. D.; in data 3-5-2004, il GIP del Tribunale di Reggio Calabria aveva convalidato l’arresto ed applicato la misura degli arresti domiciliari; peraltro, successivamente in data 26-5-2004 il GIP aveva ordinato la scarcerazione dell’istante, con obbligo di presentazione alla stazione dei carabinieri per due volte la settimana. Il P.M., in data 23-6-2004, aveva chiesto l’emissione di decreto penale di condanna per il diverso reato di cui all’art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone), così abbandonando l’originaria accusa di tentata estorsione; di conseguenza il GIP aveva emesso l’indicato decreto penale, divenuto esecutivo nel dicembre 2007. Lo Z. chiedeva il riconoscimento dell’indennizzo ai sensi degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. per l’ingiusta detenzione sofferta; costui decedeva nel novembre 2008 i per cui l’istanza di riparazione veniva proseguita dai congiunti eredi.

2. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 2-2- 2010, rigettava la domanda. Osservava che lo Z. aveva dato per colpa grave causa all’emissione del provvedimento coercitivo nei suoi confronti. Invero, il predetto aveva profferito pesanti minacce di morte e di altro genere a P.D. per ottenere la somma di Euro 1.000,00. D’altro canto, risultava che il richiedente già in precedenza aveva riportato condanne per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e per danneggiamento.

3. Gli eredi di Z.G. proponevano ricorso per cassazione avverso il provvedimento.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso va accolto perchè fondato, per quanto di ragione.

Si osserva che l’orientamento più recente, condivisibile, di questa Corte di legittimità è nel senso che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione nel caso di diversa qualificazione giuridica del delitto originariamente contestato (che ha determinato il provvedimento restrittivo) in altro delitto che non avrebbe consentito la custodia cautelare, il diritto alla riparazione non è escluso e va riconosciuto nei limiti del "quantum" ritenuto equo dalla Corte di Appello, (v. così, Cass. 22-1-2007 n. 8869; Cass. 5-6- 2007 n. 36907; Cass. 9-4-2008 n. 23896; Cass. 17-3-2009 n. 11790). Si ritiene che siffatta fattispecie configuri un’ autonoma ipotesi generatrice del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, qualificata come "ingiustizia formale" e prevista dall’art. 314 c.p.p., comma 2, consistente nel difetto genetico nell’ordinanza coercitiva – della condizione di applicabilità della misura prevista dall’art. 280 c.p.p., difetto accertato con provvedimento irrevocabile anche in sede di merito. In altre parole, l’interpretazione della disposizione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., comma 2 ne ha delineato estensivamente l’ambito applicativo, come riferibile sia ai casi oggetto di decisioni definitive favorevoli all’indagato assunte in sede di procedimento cautelare "de libertate", sia a quelli nei quali l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della custodia cautelare sia stata accertata in sede di giudizio di merito, anche se sulla base di elementi emersi solo nel corso di esso.

5. In tema, di recente, le S.U della Corte di Cassazione, con sentenza in data 27-5-2010 n. 32383/2010, hanno affermato che la condizione ostativa contenuta nell’art. 314, comma 1 (non avere dato o concorso a dare causa alla misura cautelare per dolo o colpa grave) è applicabile anche all’ipotesi cd. di ingiustizia formale in cui l’illegittimità della custodia sia stata accertata con giudicato cautelare ovvero nel merito, riscontrando l’insussistenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p..

La Corte ha, peraltro, precisato che tale operatività della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione non può concretamente esplicarsi nei casi in cui l’accertamento dell’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura coercitiva avvenga sulla base dei medesimi elementi di cui ha tenuto conto il giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione.

6. Ne consegue che l’istanza di riparazione avanzata dallo Z. va esaminata sotto il menzionato profilo, al fine di evidenziare se gli elementi di cui hanno tenuto conto i Giudici del merito siano o meno i medesimi di quelli valutati dal GIP nell’emettere la misura coercitiva: nel caso di corrispondenza dei dati esaminati, con diversificazione solo della valutazione operata dagli organi giudiziari, evidentemente non vi sarebbe "spazio" per una valutazione della eventuale "colpa" del ricorrente in funzione sinergica con l’emissione del provvedimento cautelare nei suoi riguardi.

7. Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, per nuovo esame della domanda di riparazione sulla base dei principii di diritto enunciati.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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