Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-04-2011, n. 2202 Guardie particolari e istituti di vigilanza privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il T.a.r. per l’Umbria, con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, ha respinto il ricorso proposto dal signor R. A. volto ad ottenere l’annullamento del diniego prefettizio di rilascio di nomina a guardia particolare giurata prot. 16378/05 in data 15 luglio 2005.

Il Tribunale amministrativo, in particolare, ha ritenuto insussistente sia il vizio derivante dalla violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, non avendo il ricorrente dimostrato che la comunicazione del preavviso di rigetto gli avrebbe consentito di fornire nuovi elementi di valutazione idonei ad incidere sull’esito del procedimento, sia il vizio di eccesso di potere, sotto i profili di difetto di motivazione e di istruttoria, ritenendo che la pendenza di una denuncia per il reato di cui all’art. 646 c.p. (appropriazione indebita), e per l’infrazione (ora depenalizzata) di cui all’artò 498 c.p. (usurpazione di titoli) rendesse non manifestamente irragionevole la valutazione negativa compiuta dall’Amministrazione in ordine alla mancanza in capo al ricorrente dei requisiti di affidabilità morale di cui all’art. 138 TULPS.

2. Per ottenere la riforma di tale sentenza, il signor R., in proprio e in qualità di presidente dell’associazione denominata "Guardia Nazionale Ambientale", ha proposto appello, ribadendo le censure già formulate in primo grado.

Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. L’appello non merita accoglimento.

2. Il diniego impugnato è espressione di un potere ampiamente discrezionale della Prefettura,chiamata ad accertare, fra l’altro, la sussistenza di quei requisiti di affidabilità morale, ai quali fa riferimento, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale 25 luglio 1996, n. 311, l’art. 138 T.U.L.P.S.

La valutazione a tal fine demandata all’Amministrazione può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in presenza di una manifesta illogicità o di un palese difetto di istruttoria.

2. Nel caso di specie, i denunciati profili di illegittimità devono ritenersi insussistenti.

2.1. Da un lato, infatti, la valutazione negativa dell’Amministrazione trova il suo fondamento in una pluralità di elementi, tra i quali risulta particolarmente significativa la circostanza, (che trova pieno riscontro negli atti di causa, in particolare nella nota informativa delle Questura di Terni) che il ricorrente ha adottato un regolamento di servizio per il nucleo guardie giurate dell’associazione volontaria denominata "Guardia nazionale ambientale" diverso da quello approvato dal Questore, nel quale, il ricorrente si autoproclamava "Questorecolonnello", usurpando tioli e qualifiche proprie di un corpo di Polizia.

Per tale motivo, il signor R. si era reso responsabile della violazione di cui all’art. 498 c.p., oggi depenalizzata dal d.lgs. n. 507/1999, ma ugualmente valutabile ai fini dell’affidamento circa il corretto espletamento delle funzioni di guardia giurata.

Inoltre lo statuto dell’associazione rifondata dal R. nel 2004, contempla compiti (quali servizi di viabilità, di controllo stradale, di pubblica sicurezza, di soccorso, di servizi di sicurezza durante le manifestazioni in tutela di personalità pubbliche e dello spettacolo), che notoriamente sono riservati alle forze di polizia e non possono essere svolte da privati cittadini.

2.2. Non sussiste neanche la dedotta violazione dell’art. 10 bis, legge n. 241/1990, non avendo l’interessato fornito alcun utile elemento di valutazione la cui mancata acquisizione abbia potuto anche solo incidere sull’esito del procedimento.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.

Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta). definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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