Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-03-2010) 01-07-2010, n. 24737

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. La difesa di L.A. ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso, del 05.02.2009, che ha confermato la sentenza del Tribunale Monocratico di Isernia, del 05.12.2006, di condanna, per il reato di truffa aggravata, alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 150,00 di multa, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata.

2. Il ricorrente, chiedendo l’annullamento della sentenza, e deduce:

a) La violazione di legge e l’inosservanza della legge penale nella parte in cui non ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale per essere stata proposta la querela oltre il termine stabilito dall’art. 124 c.p. e da persona non legittimata. Infatti la querela sarebbe stata presentata ben cinque mesi dopo il ritiro, dalla ditta Sittam, dell’ ultima fornitura di stoffe e,pertanto, sarebbe tardiva;

inoltre M.R. non ha mai dato prova di essere il legale rappresentante della Sittam Srl ovvero di essere dotato dei poteri di rappresentanza della società. Anche l’aggravante del danno patrimoniale grave non poteva essere ravvisata perchè l’importo pari a 70.000 marchi tedeschi del 2001, corrispondenti a circa 30000,00 attuali,non assumono rilevanza per un’azienda delle dimensioni della Sittam. b) La violazione di legge e l’inosservanza della legge penale in relazione all’art. 640 c.p. – e artt. 530, 533 c.p.p.. Lamenta il ricorrente che non sono stati individuati gli artefici e raggiri necessari perchè si configuri la fattispecie della truffa: a questo proposito i documenti bancari che si assumono falsificati sono risultati firmati da impiegati in precedenza occupati presso la sede della Rolo Banca e pertanto non possono essere ritenuti falsi; il mancato adempimento degli impegni commerciali è stato determinato solo dalla sopravvenute difficoltà economica in cui si è venuto a trovare l’imputato, che gli hanno impedito di onorare gli impegni presi. Invero si versa nell’ipotesi di un mero inadempimento civile.

La parte offesa della truffa comunque non doveva essere individuata nella Sittam Spa, semplice spedizioniere della merce verso la quale il L. non si era obbligato, ma nella società turca Bilge Orme e su tale rilievo la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi.

Motivi della decisione

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

E’, invero, del tutto pretestuosa la doglianza relativa alla pretesa insussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. La Corte di merito ha giustificato la sussistenza dell’aggravante con l’obbiettiva rilevanza della somma di circa Euro 35.000,00, aggiungendo che, in tempi di crisi, una tale somma può determinare pregiudizio finanziario consistente anche per una società di rilevanti dimensioni. La motivazione della Corte sulla rilevanza oggettiva della somma non presenta alcun profilo di illogicità o inadeguatezza ed è pienamente condivisibile; è invece giudizio di merito quello sulla consistenza patrimoniale della parte lesa e come tale sottratto alla valutazione di questa Corte, Ciò che rileva è che la Corte ha ritenuto, con motivazione ineccepibile la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 7 e che, pertanto, la truffa è perseguibile d’ufficio e che ciò rende del tutto pleonastico e privo di interesse processuale il motivo di doglianza sulla validità della querela.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Esso, infatti, tende alla ricostruzione del fatto sulla base di un diverso apprezzamento degli elementi di prova, senza riuscire a evidenziare i profili di contraddittorietà o di incongruità logica del provvedimento impugnato, il ricorrente deduce che i giudici del merito avrebbero errato ad affermare la sua responsabilità penale in ordine al reato di truffa attribuitagli, e assume che tale errore sarebbe stato determinato da una non corretta valutazione del materiale probatorio, che riprende in esame, proponendone una diversa ed a lui senz’altro più favorevole, che escluderebbe la rilevanza penale dei fatti. In definitiva il ricorrente sollecita a questa Corte un nuovo giudizio sul fatto; e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.

5. Il ricorso deve,pertanto, essere dichiarato inammissibile ; tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.

6. Il ricorrente deve,inoltre, essere condannato alla rifusione, in favore della parte civile SITTAM Srl, che ne ha fatto richiesta, delle spese di questo grado di giudizio che vengono liquidate in complessivi Euro 1500,00, oltre spese, IVA e CPA.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Condanna il ricorrente alla rifusione,in favore della parte civile SITTAM Srl, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessive Euro 1500,00 oltre spese, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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