Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-03-2010) 01-07-2010, n. 24736

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. La difesa di A.M. ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria che il 13.01.2009 ha confermato la sentenza di condanna, del Tribunale monocratico cittadino, per il reato di ricettazione di autovettura, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

2. Chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, il ricorrente deduce: a) nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per inosservanza degli artt. 21 e 24 c.p.p.. La decisione in punto di incompetenza territoriale è viziata perchè i giudici del merito non hanno preso in esame l’art. 9 c.p.p., che determina una scansione nei criteri per determinare la competenza territoriale e che al n. 2 indica,se non è individuato il luogo ultimo di consumazione del reato, il criterio della residenza,della dimora o del domicilio dell’imputato. Questa regola,però, sarebbe stata disattesa dalla Corte di merito che invece ha applicato la terza regola, relativa alla primaria iscrizione della notizia di reato. Inoltre il reato di ricettazione contestato all’ A. è reato istantaneo. La difesa dell’imputato ha tempestivamente eccepito l’incompetenza territoriale;

b) mancanza e contraddittorietà della motivazione perchè il giudice avrebbe fatto esclusivo riferimento, al materiale probatorio costituito dalle dichiarazioni dei testi T. e C., pur avendo essi avuto un ruolo ben preciso nella vicenda; c)violazione dell’art. 62 bis c.p., perchè negando le attenuanti generiche, la Corte avrebbe valutato solo gli elementi negativi che ostacolano la concessione del beneficio e non anche quelli positivi, come prescrive la norma.

Motivi della decisione

3. Nessuno dei motivi di ricorso è fondato.

3.1 Il Tribunale ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale perchè non è stata proposta nel termine preclusivo indicato dall’art. 491 c.p.p., comma 1, che specificamente prevede: "Le questioni concernenti la competenza per territorio … sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente." La Corte di merito, con decisione ineccepibile, ha fatto proprio il principio giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale nel giudizio di merito, l’accertamento per la prima volta della costituzione delle parti determina il momento oltre il quale le questioni di competenza territoriale non possono più essere rilevate, neanche se i presupposti per porre la questione della competenza territoriale emergono nel corso del dibattimento, fatta eccezione del solo caso in cui la questione, ritualmente proposta o rilevata, non sia stata ancora decisa.

D’altra parte il principio giurisprudenziale definito da questa Corte si pone nel solco della giurisprudenza costituzionale che, già si è occupata delle norme che compongono il sistema di ripartizione di giurisdizione in ragione del criterio territoriale; la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 24 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 25 Cost., pure adombrata ma non puntualizzata dal ricorrente, non sembra destinata a maggiore fortuna delle altre questioni in materia, già sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale (Ord. n. 0521/1991; Sent. n. 0280/1994; Ord. n. 0130/1995; Sent. n. 0349/2000) e tutte respinte alla luce del principio che vuole il legislatore arbitro, nella sua discrezionalità di limitare la rilevanza del criterio di ripartizione della giurisdizione a vantaggio dell’ordine e speditezza del processo, senza per ciò intaccare il principio della naturalità precostituita del giudice.

3.2 Il secondo e terzo motivo sono formulati in modo assolutamente generico e privo di ogni correlazione con i punti specifici della motivazione, come richiesto dall’art. 581 c.p.p..

3.3 Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato: al rigetto consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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