Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-04-2011, n. 2193 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche n. 2 del 17 gennaio 2006 che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso n. 342 del 2004, proposto dalla professoressa L. P. avverso la mancata revoca dell’incarico di presidenza presso l’Istituto tecnico industriale statale "Corinaldesi" di Senigallia, conferito dall’Ufficio scolastico regionale per le Marche per l’anno scolastico 2003/2004 alla professoressa A. A. S..

2. E’ accaduto che l’Ufficio scolastico regionale delle Marche, dopo aver conferito alla professoressa S. l’incarico dirigenziale, si è avveduto (v. il provvedimento del Direttore generale del 2 febbraio 2004) che non le spettava il punteggio per l’incarico di collaboratore del preside con funzioni vicarie in precedenza riconosciutole; di qui la decurtazione del punteggio nei suoi confronti, cui però non seguiva il consequenziale provvedimento di revoca dell’incarico conferitole.

3. Tale ultimo profilo di asserita illegittimità amministrativa ha formato oggetto di censura dinanzi al Tar da parte della professoressa P., aspirante per l’anno scolastico 2003/2004 al medesimo incarico di presidenza, in quanto utilmente collocata nella relativa graduatoria elaborata dal Centro servizi amministrativi di Ancona.

4. I giudici di primo grado hanno rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando la controversia la mancata revoca di un incarico dirigenziale, e cioè una materia espressamente devoluta alla cognizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001.

5. Ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza declinatoria della giurisdizione la professoressa P., la quale si è soffermata ad evidenziare, al fine di ritenere correttamente radicata la giurisdizione del giudice amministrativo, sia il carattere paraconcorsuale delle selezioni per il conferimento degli incarichi dirigenziali scolastici, sia la testuale previsione (art. 6, comma 23, della ordinanza ministeriale n. 44 del 2002) della revoca dell’incarico quale sanzione espressa per il caso di violazione delle regole concorsuali sul divieto di dichiarazioni mendaci in sede di partecipazione alla selezione.

6. Si sono costituite le intimate Amministrazioni, per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

7. All’udienza del 22 febbraio 2011 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.

8. L’appello è infondato.

8.1 Come correttamente rilevato dal Tar, la controversia qui in esame non riguarda profili attinenti alla corretta posizione di graduatoria dei candidati al conferimento di incarichi di dirigente scolastico: è pacifico ed incontestato che alla professoressa S. non spettasse il punteggio per servizi pregressi in un primo momento erroneamente attribuitole, e tale punteggio le è stato infatti decurtato con provvedimento non impugnato in questa sede.

8.2 La questione che qui unicamente rileva è quella relativa alla mancata adozione del consequenziale provvedimento di revoca dell’incarico dirigenziale già conferito alla professoressa S., provvedimento che la odierna appellante ha inutilmente reclamato presso il competente ufficio scolastico regionale.

In altri termini la causa suppone il superamento di ogni possibile profilo di contesa afferente "la procedura concorsuale", vertendo la stessa sulla necessità (o meno) per l’Amministrazione scolastica di Ancona di far luogo al ritiro della nomina a preside della professoressa S..

Poiché questa è la materia del contendere, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, dato che nell’ampia devoluzione in favore di tale ultimo giudice (primo comma) rientrano espressamente le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, laddove la giurisdizione residuale del giudice amministrativo (quarto comma) resta limitata alle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Né rileva che, nella prospettazione dell’appellante, la fonte di tale potere di revoca risieda nella stessa ordinanza ministeriale regolativa della selezione, atteso che ai fini del riparto di giurisdizione ciò che risulta discriminante è l’oggetto della controversia, risultando irrilevante la sede della fonte regolativa (che costituisce l’oggetto del possibile esame del giudice ordinario).

9. In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza declinatoria della giurisdizione; le parti vanno conseguentemente rimesse dinanzi al giudice ordinario, in applicazione dell’istituto della translatio iudicii.

10. Le spese giudiziali del presente grado di appello possono essere compensate tra le parti, in considerazione della natura della pronuncia.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 2709 del 2006, come in epigrafe proposto, lo respinge, in quanto sussiste la giurisdizione ordinaria, ferma l’applicabilità dell’art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo.

Spese del secondo grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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