Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-12-2010) 12-04-2011, n. 14664 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con sentenza del 24 febbraio 2010 la Corte d’Appello di Milano, decidendo in sede di rinvio dalla terza sezione di questa Corte, ha confermato la sentenza del tribunale della stessa città, del 17 gennaio 2007, che ha ritenuto, tra gli altri, B. G. colpevole del delitto di cui all’art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 – per avere acquistato e ceduto a più riprese sostanza stupefacente del tipo cocaina per quantità consistenti e fino a 100 grammi per volta – nonchè dei delitti di rapina, ricettazione ed altro, ed inoltre, I. H.M. colpevole del delitto di acquisto continuato, per la successiva cessione, di cocaina per consistenti quantità, e fino a 30 grammi per volta, e li ha condannati alle pene ritenute di giustizia.

I giudici di legittimità avevano annullato con rinvio la sentenza della stessa corte del 27 novembre 2007, limitatamente al punto relativo al riconoscimento della speciale attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Sul tale punto, la corte del rinvio, dopo avere riesaminato gli elementi probatori acquisiti in atti, ha ritenuto che detta attenuante non ricorresse nel caso di specie in vista, sia delle notevoli quantità di droga trattata, sia della reiterazione delle condotte illecite rispettivamente contestate ai due imputati, peraltro poste in essere in un contesto di rapporti continuativi caratterizzati, a giudizio della stessa corte, da particolare potenzialità offensiva.

Avverso tale sentenza propongono ancora ricorso i due imputati che deducono:

1) I.H.M., vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo della manifesta illogicità, laddove la corte territoriale, in violazione del principio dell’intangibilità del giudicato, ha escluso la sussistenza dell’invocata attenuante attraverso l’utilizzo di dati processuali a suo tempo valutati in termini di assoluta irrilevanza.

2) B.G., violazione di legge e vizio di motivazione, per avere i giudici del rinvio omesso di valutare adeguatamente, ai fini del riconoscimento dell’attenuante in questione, la condizione di tossicodipendente dell’imputato, che acquisiva la droga essenzialmente per il consumo personale.

Ambedue i ricorrenti concludono chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

-2- I ricorsi sono manifestamente infondati.

Inesistenti sono, in realtà, i vizi dedotti, avendo la corte territoriale, dopo attento esame degli atti, nel rispetto della normativa di riferimento, legittimamente ritenuto che non ricorra, nel caso di specie, l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 cit., comma 5, indicando le ragioni della decisione adottata con motivazione del tutto coerente sotto il profilo logico e perfettamente in sintonia con gli elementi probatori acquisiti.

In particolare, la predetta corte ha sostenuto, con motivazione immune da vizi logici, come non fosse possibile ricondurre le condotte delittuose contestate ai due imputati nell’ambito dell’invocata attenuante in considerazione, non solo delle considerevoli quantità di stupefacente dagli stessi trafficato, tali da escludere, per ciò solo, l’ipotesi di una minima offensività penale di tali condotte, ma anche del loro carattere continuativo, delle modalità e delle circostanze delle stesse, ritenute caratterizzate da una forte potenzialità offensiva che impediva il riconoscimento dell’invocata ipotesi attenuata.

Non hanno omesso i giudici del gravame di considerare la condizione di tossicodipendente del B., ed hanno ritenuto, alla stregua degli elementi probatori acquisiti, che l’imputato avesse trafficato sostanze stupefacenti (cocaina) per quantitativi – nella sentenza impugnata è stato segnalato come dalle conversazioni telefoniche intercettate risultasse che l’imputato gestiva, di volta in volta, quantitativi di droga varianti dall’etto all’etto e mezzo – certamente non compatibili con il consumo personale, ma solo con la cessione continuata e significativa a terzi, sia pure in aggiunta all’uso personale.

Quanto al richiamo, contestato dal M., da parte della corte territoriale, di elementi già oggetto di valutazione, asseritamente ritenuti privi di rilevanza probatoria, basterà rilevare, oltre che la genericità, la manifesta infondatezza della censura, posto che alla corte territoriale i giudici di legittimità avevano affidato, con la sentenza di annullamento, proprio il compito di rivalutare, con riferimento all’attenuante in questione, l’intero contesto probatorio, ovviamente senza porre limiti di sorta.

Alla manifesta infondatezza dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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