Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-03-2010) 01-07-2010, n. 24735

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La difesa di C.A. ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia che, l’11.03.2008, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Brescia, datata 02.05.2006, di condanna per il reato di riciclaggio continuato di autovetture di provenienza furtiva, ritenuta la recidiva e la diminuente del rito, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa. Il ricorrente, chiedendo l’annullamento della sentenza, deduce:

a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 415 bis c.p.p., e art. 416 c.p.p., comma 1, in relazione all’art. 22 c.p.p., nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti consequenziali. Il procedimento si è incardinato avanti alla A.G. di Brescia a seguito di dichiarazione di incompetenza, pronunciata dal GUP del Tribunale di Bologna, all’esito dell’udienza preliminare. Il P.M. ricevente aveva poi richiesto il rinvio a giudizio senza rinotificare l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p.. Di ciò si duole il ricorrente, dopo il rigetto di analoga eccezione in primo e secondo grado, affermando che la dichiarazione di incompetenza comporta una regressione latu sensu del procedimento, con attribuzione, ex novo all’imputato di tutti i diritti riconnessi all’art. 415 bis c.p.p., a nulla rilevando la circostanza che l’imputazione è rimasta immutata.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

3. Questa Corte, con giurisprudenza datata e costante, ha già ritenuto che a seguito della declaratoria di incompetenza non vi è l’obbligo, per il P.M. che riceve gli atti, di notificare nuovamente l’avviso ex art. 415 bis c.p.p., se egli non ritiene di dover procedere ancora a qualche indagine (Rv. 236074; rv 228616; 239423;

241916).

Alla base della decisione si pongono due principi, del pari puntualizzati da questa Corte: il principio secondo il quale l’avviso all’indagato delle conclusioni delle indagini preliminari imposto dall’art. 415 bis c.p.p., deve essere notificato da parte del Pubblico Ministero che ha svolto le indagini preliminari stesse, il quale è l’unico in grado di valutare se per l’esercizio dell’azione penale non sussistono più esigenze investigative, salvo quelle che potrà richiedere l’indagato come sopra avvisato, rv. 228616 ; ed il principio secondo il quale l’azione penale una volta esercitata è irretrattabile, anche da parte del Pubblico Ministero presso il Giudice investito di competenza ex art. 22 c.p.p., comma 3, sicchè la trasmissione degli atti a seguito della ritenuta incompetenza territoriale non determina alcuna regressione del procedimento alla fase antecedente rispetto a quella già instaurata rv. 225531. 4. Non può trovare,pertanto, accoglimento la tesi illustrata nel ricorso; quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile.

5. Con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di seicento Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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