Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-12-2010) 12-04-2011, n. 14662 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Propone ricorso a questa Corte il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze avverso la sentenza emessa il 2 dicembre 2009, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., dal Tribunale di Prato che ha applicato a G.A. la pena di 4 mesi di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda per essersi posta alla guida di un’auto in condizioni di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche e di stupefacenti.

Deduce il ricorrente violazione di legge per essere stata omessa l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, e art. 187 C.d.S..

-2- Il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto.

Invero, la norma citata prevede che alla condanna per i reati sopra specificati consegue di diritto l’applicazione della predetta sanzione amministrativa, che è demandata all’autorità giudiziaria alla quale spetta di accertare la sussistenza del reato e di applicare le relative sanzioni. Nel caso di specie, pur essendo stata accertata la responsabilità dell’imputata ex citati art. 186 C.d.S., comma 2 e art. 187 C.d.S., è stata omessa l’applicazione della predetta sanzione.

Questa, peraltro, non può ritenersi esclusa allorchè, come nel caso di specie, il procedimento penale sia stato definito con il ricorso all’istituto dell’applicazione della pena a richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., nè allorquando, nella concreta articolazione del patteggiamento, le parti abbiano omesso di indicare l’applicazione della sanzione. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, detta applicazione consegue di diritto anche alla sentenza di patteggiamento, ove anche le parti non vi abbiano fatto riferimento nell’accordo. Tale sentenza, in realtà, seppur si sostanzi nell’applicazione della pena senza giudizio, postula tuttavia un accertamento cui si riconnette la compatibilità dell’applicazione di sanzioni di carattere specifico previste da leggi speciali, come quella indicata dal CS. Esse, peraltro, stante la loro natura amministrativa, non richiedono un giudizio di responsabilità penale, ma conseguono di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo.

In altri termini, l’applicazione della predetta sanzione costituisce atto dovuto, e dunque sottratto alla disponibilità delle parti.

Si impone, quindi, l’annullamento, sul punto contestato, della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Prato perchè provveda all’applicazione della sanzione.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Prato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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