Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-12-2010) 12-04-2011, n. 14710 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 27/7/2010 C.P. veniva arrestato in flagranza del reato di detenzione per fini di cessione di gr. 204 di canapa indiana e gr. 4 di cocaina. L’arresto veniva convalidato dal GIP del Tribunale di Cosenza che emanava a carico dell’indagato ordinanza di custodia in carcere.

Con provvedimento del 5/8/2010 il Tribunale di Catanzaro rigettava l’istanza di riesame del C..

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso personalmente l’indagato, lamentando:

2.1. il difetto di motivazione in relazione alla affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per l’omessa valutazione di elementi a favore dell’indagato. La fuga era stata giustificata con il timore di un attentato; il bilancino ed un coltello trovati all’interno dell’abitazione del C. non presentavano tracce di droga; inoltre era stata rinvenuta l’impronta di una scarpa di dimensione non compatibile con le calzature del C..

2.2. il difetto di motivazione in relazione all’affermata sussistenza di esigenze cautelari, in virtù di un affermato ma non dimostrato inserimento del C. in ambienti criminali.

Gli arresti domiciliari ben erano idonei a garantire le esigenze di prevenzione sociale.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In ordine ai gravi indizi di colpevolezza, va ricordato che "In tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass. Sez. Un., 11/2000, Audino).

Nel caso di specie ha osservato il Tribunale che:

– in data (OMISSIS) agenti di Polizia, nell’apprestarsi ad una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, avevano sentito dei rumori;

– intuito che il C. si stava dando alla fuga da una finestra o balcone, raggiungevano un cortile interno ove vedevano un uomo entrare di corso in un’altra abitazione;

– fatto ingresso nell’immobile, rinvenivano il C. nascosto sotto un letto;

– su un solaio di un magazzino, distante un metro dal balcone utilizzato dal C. per fuggire, si rinveniva la droga sopra indicata, contenuta in una busta di plastica (la canapa indiana) ed in un peluche (la cocaina);

– nella disponibilità del C. venivano rinvenuti Euro 450 in banconote di vario taglio. Ha ritenuto il tribunale che la circostanza che la droga fosse stata rinvenuta lungo la via di fuga del C. e che le custodie non manifestassero usura, umidità o sporco, lasciavano intendere che sul solaio erano state da poco gettate.

Da ciò consegue la manifesta infondatezza del ricorso, valutata la coerente e logica motivazione della ordinanza impugnata.

3.2. In ordine alla valutazione delle esigenze cautelari, il Tribunale del Riesame, nel confermare l’adozione della misura della custodia in carcere, ha osservato che dalle modalità del fatto emergeva l’inserimento non occasionale del C. nel circuito del traffico al minuto della droga (di eterogenee qualità) e, pertanto, il pericolo della reiterazione delle condotte criminose.

Ciò premesso, va ricordato quali siano i limiti del sindacato della Corte di Cassazione in materia di valutazione delle esigenze cautelare. In particolare è stato più volte ribadito che "l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo dell’esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento" (Cass. 4, n. 2050/96, imp. Marseglia, rv. 206104).

Nel caso di specie, le censure espresse dalla difesa sul punto, esprimono solo un dissenso generico di merito e la motivazione dell’ordinanza regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle ammende.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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