Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-04-2011, n. 2186 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gli odierni appellati sono docenti assistenti a tempo indeterminato di "anatomia artistica" nelle accademie di belle arti. Essi hanno impugnato gli atti in epigrafe per violazione e falsa applicazione degli artt. 207 e seguenti del T.U. 16 aprile 1994, n. 297; degli artt. 2 e 3 della l. 21 dicembre 1999, n. 508; incompetenza ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, contraddittorietà e sviamento.

Con il decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 73 è stata disposta l’attivazione del corso sperimentale triennale in "arti visive e discipline dello spettacolo",con i seguenti indirizzi: pittura, scultura, scenografia, decorazione grafica. Il decreto si colloca nel contesto del trapasso dal vecchio ordinamento delle istituzioni artistiche e musicali al nuovo sistema delineato dalla l. 21 dicembre 1999, n. 508. Nel suo contenuto dispositivo il decreto si traduce nella facoltà concessa alle accademie di belle arti, a decorrere dall’anno accademico 2004/2005, di attivare un triennio sperimentale. La successiva lettera circolare del 27 luglio 2004, n. 3644 precisa che il neo istituito corso sperimentale triennale "è sostitutivo dei corsi del precedente ordinamento negli stessi indirizzi".

Il giudice di primo grado ha enucleato, dall’unico complesso motivo, la seguente censura: non è possibile provvedere con un decreto ministeriale, allo scopo di sostituire l’ordinamento scolastico vigente, prescindendo dall’emanazione della normativa regolamentare sulla riorganizzazione prevista dalla l. 21 dicembre 1999, n. 508, che presuppone, tra l’altro, l’acquisizione del parere del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale e delle commissioni parlamentari competenti.

Il giudice di primo grado ha affermato che nel caso di specie sussistono rilevanti profili di violazione di legge ed eccesso di potere nell’operato dell’Amministrazione, la quale, per sua espressa ammissione, ha inteso porre in essere una disciplina sperimentale, che non si aggiunge ai corsi normali, ma li sostituisce nel periodo transitorio di passaggio verso la completa attuazione del nuovo ordinamento. L’Amministrazione ha posto in essere un parziale ma sostanziale superamento del vecchio ordinamento in assenza dell’approvazione della normativa regolamentare delegata di cui alla l. 21 dicembre 1999, n. 508.

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha prodotto appello affermando che non ha mai inteso sostituire i percorsi didattici istituzionali con quelli sperimentali, in assenza del nuovo ordinamento didattico, ma ha inteso affiancare entrambi i percorsi. Le Accademie, in effetti, mantengono, come offerta formativa, sia i corsi istituzionali che i corsi sperimentali.

Con ordinanza di questa Sezione 14 ottobre 2005, n. 4907 veniva sospesa l’efficacia della sentenza.

All’udienza del 17 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso degli odierni appellati ritenendo che la disciplina sperimentale non si aggiungesse ai corsi normali, ma li sostituisse nel periodo transitorio di passaggio verso la completa attuazione del nuovo ordinamento.

L’Amministrazione, con l’atto di appello, ha affermato il contrario.

Il lungo tempo trascorso dalla data della ordinanza cautelare consentiva agli appellati di documentare presso quali accademie di belle arti fosse stato istituito il corso sperimentale in "arti visive e discipline dello spettacolo" in sostituzione dei corsi tradizionali.

Il comportamento degli appellati conferma quindi, alla luce dell’art. 116 Cod. proc. civ.,la veridicità dell’affermazione dell’Amministrazione.

L’appello va su queste basi accolto. Dall’accoglimento dell’appello segue – come eccepito dall’Amministrazione – l’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse dei docenti che non risultano essere stati lesi dall’istituzione di un corso sperimentale aggiuntivo.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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