Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-04-2011, n. 2185 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o Stato Borgo;
Svolgimento del processo

Le ricorrenti in primo grado (S. M. e N. Anna) e le controinteressate in primo grado (Simona Fadda e S. V.), con decorrenza 1 giugno 1996, sono state assunte dall’ERSAT di Cagliari per aver superato un pubblico concorso per venti posti di istruttore direttivo in materie amministrative e giuridiche (VII q.f.). Tutte erano, al momento dell’assunzione, abilitate all’esercizio della professione legale; ma, mentre le ricorrenti sono state assegnate a settori amministrativi, le controinteressate sono state assegnate al settore Affari Legali, presso la sede centrale di Cagliari.

A seguito di tale assegnazione, alle stesse, con delibera presidenziale n. 82 del 1998 sono state liquidate delle somme a titolo di onorari e diritti di avvocato maturati nel mese di marzo 1998.

Il ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo era finalizzato all’annullamento:

1) della delibera n. 82 dell’11 marzo 1998 adottata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ERSAT, in esecuzione della delibera dello stesso Consiglio n. 822 del 22 dicembre 19997 (liquidazione di onorari e diritti di avvocato);

2) del provvedimento implicito o espresso (non conosciuto) di modifica del profilo professionale da istruttore direttivo in materie amministrative e giuridiche (VII q. f.) a istruttore direttivo in materia legale (VII q.f.) delle dott.sse Fadda, V. e C.;

3) del provvedimento autorizzativo all’iscrizione delle suddette all’albo speciale degli avvocati di enti pubblici e della relativa iscrizione;

4) della determinazione del Sostituto del Direttore Generale del Servizio Affari Generale e Personale n. 379 del 12 luglio 2000, che ha disposto la modifica del profilo professionale delle controinteressate (atto impugnato con motivi aggiunti).

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti degli atti qui indicati ai numeri 1) e 3), perché atti privi di natura provvedi mentale ed ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti contro l’atto di cui al n. 4) con sentenza n. 409 del 2004.

Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso, con conseguente annullamento dei provvedimenti (impliciti) di modifica del profilo professionale delle dott.sse Simona Fadda, S. V. ed Elisabetta C., perché adottati senza ricorso ad una procedura selettiva interna o pubblica, volta a consentire a tutti gli aventi diritto di partecipare alla selezione e finalizzata all’accertamento del possesso dei requisiti professionali necessari per l’esercizio della professione legale.

La sentenza è stata impugnata sia dall’ERSAT di Cagliari che dalla dott.ssa S. V., la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito perché il provvedimento annullato, del 12 luglio 2000, è successivo alla devoluzione del giudice ordinario di tutte le controversie relativa ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

La controinteressata in questo giudizio (dott.ssa A. L. N.) ha eccepito che lo stesso atto espresso di modifica del profilo professionale, adottato con la determinazione n. 379 del 12 luglio 2000, ha efficacia retroattiva a far data dal 23 giugno 1998, dunque antecedente alla devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al pubblico impiego.

All’udienza del 17 dicembre 2010 i ricorso sono stati trattenuti in decisione.
Motivi della decisione

I ricorsi in epigrafe vanno riuniti perché proposti avverso la medesima sentenza.

Natura assorbente assume il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo dedotto dall’appellante V. S.. L’eccezione formulata dall’appellata, in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ragione della decorrenza dell’inquadramento, effettuato dal 23 giugno 1998, è infondata.

La Corte di cassazione (SS.UU., 8 agosto 2005, n. 16603) ha affermato che in materia di rapporti di impiego pubblico contrattualizzato, al fine di determinare – con riferimento alla disciplina transitoria dell’art. 45, comma 17, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (poi art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) – la giurisdizione in relazione ad una controversia avente ad oggetto un atto di gestione del rapporto compiuto dall’amministrazione datrice di lavoro, si deve avere riguardo al momento in cui l’atto è stato posto in essere, sicché ove tale atto sia anteriore al 30 giugno 1998 sussiste la giurisdizione amministrativa.

Nel caso di specie, essendo stato l’atto adottato il 12 luglio 2000, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando la decorrenza che, con quel provvedimento, si è voluto riconoscere agli effetti dell’inquadramento. L’attribuzione della controversia ad un ordine giurisdizionale piuttosto che ad un altro non può essere rimessa alla variabilità di una scelta dell’amministrazione di decorrenza retroattiva di effetti giuridici.

Questo difetto di giurisdizione assorbe qualsiasi altra censura formulata anche in via incidentale.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso n. 7535 del 2005 e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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