Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-03-2010) 01-07-2010, n. 24733

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20.1.2006, il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, dichiarò F.A. responsabile del reato continuato di ricettazione e – concesse le attenuanti generiche equivalenti – lo condannò alla pena di anni uno mesi undici di reclusione ed Euro 600,00 di multa, e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 3 aprile 2007, in riforma della decisione di primo grado dichiarava non doversi provvedere nei confronti del F. per essere il reato estinto per prescrizione.

Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo 1) la violazione dell’art. 606 lett. b) per erronea applicazione dell’art. 157 c.p., così come novellato dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, in quanto la Corte d’Appello, non applicando nel caso di specie i nuovi termini di prescrizione, maturati già prima della pronuncia della sentenza del giudice di prime cure, è incorsa in violazione di legge condannando l’appellante alle statuizioni civili e alle spese sostenute dalla parte civile; 2) la violazione dell’art. 606, lett. e), per motivazione apparente con riferimento al motivo d’appello che richiedeva l’esclusione della condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile; 3) la violazione dell’art. 606 lett. b) e lett. e) per violazione di legge e omessa motivazione in punto responsabilità con riferimento alla prova testimoniale del teste M.; 4) la violazione dell’art. 606, lett. b) e lett. e), per manifesta illogicità con riferimento alla denunciata illogicità dell’ordinanza del 6.5.2005 e violazione di legge con riferimento alla mancata enunciazione del fatto in forma chiara e precisa; 5) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) e lett. e), per nullità della prova assunta in assenza di deposito di lista testi e omessa motivazione in relazione alla dedotta nullità; 6) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento all’art. 234 c.p.p., art. 190 c.p.p. e art. 495 c.p.p., n. 2; 7) erronea applicazione ex art. 606 c.p.p., n. 1, lett. b), in relazione all’art. 161 c.p.p. e omessa motivazione con riferimento alle prove documentali prodotte all’udienza del 16.12.2005; 8) omessa motivazione ex art. 606 c.p.p., n. 1, lett. e), in ordine alla nullità eccepita con il motivo di appello n. 4 dell’ordinanza del 16.12.2005 che aveva rigettato l’eccezione della nullità del decreto di citazione a giudizio. Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato, e va accolto.

Ai sensi dell’art. 157 c.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti; poichè il reato di ricettazione è punito con la pena da due a otto anni e con la multa da Euro 516,00 ad Euro 10.329,00 il reato in questione si prescrive nel termine ordinario di otto anni e in quello massimo di anni 10. Considerato che il reato risulta commesso nel (OMISSIS), alla data della sentenza di primo grado (20.1.2006), era trascorso il termine massimo di prescrizione.

La Corte d’appello non poteva pertanto pronunciarsi in ordine agli interessi civili ex art. 578 c.p.p..

Gli altri motivi restano assorbiti dall’accoglimento del primo.

La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, che elimina.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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