Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-04-2011, n. 2183 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso in appello è inammissibile perché (in violazione del combinato disposto degli art. 144, primo comma, c.p.c., 11, terzo comma, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, d art. 9 l. 3 aprile 1979 n. 10) è stato notificato presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli e non presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato in Roma: (cfr. Cons. Stato, VI, 24 settembre 2010, n. 7145).

La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente, che avrebbe potuto sanare il vizio, ma non è avvenuta, esime dal pronunciarsi sulle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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