Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-12-2010) 12-04-2011, n. 14658 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 10/2/2010 il G.U.P. del Tribunale di S.M. Capua Vetere, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a G.L. la pena di mesi 3 di arresto ed Euro 900= di ammenda, convertita la pena detentiva in pena pecuniaria (per complessiva pena di Euro 4.320=) per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. b) (fatto comm. in (OMISSIS)).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte di Appello di Napoli deducendo la violazione di legge ed in particolare per la omessa applicazione della sanzione della sospensione della patente.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha stabilito che con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nei casi previsti dalla legge (nel caso di specie art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b)), atteso che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti non vi abbiano fatto riferimento nell’accordo (Cass. 4, n. 36868 del 2007 imp. Francavilla, rv. 237231). Invero, la sospensione, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, deve essere obbligatoriamente ordinata dal giudice anche nel caso di definizione del procedimento penale con l’applicazione della pena su richiesta delle parti.

Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al punto della omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Sante Maria Capua Vetere.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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