Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-12-2010) 12-04-2011, n. 14655 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 16/11/2007 il Tribunale di Voghera condannava D. L.F. per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 c.p. per il furto di 6 kg. di caramelle sottratti da un furgone in momentanea sosta innanzi ad un BAR (acc. in (OMISSIS)). All’imputato veniva irrogata la pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 200 di multa concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e valutati i numerosi precedenti specifici (6 condanne per furto e 2 per ricettazione).

Con sentenza del 15/2/2010 la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia di condanna.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. Il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta non attendibilità della C., la quale aveva riferito il nome del giovane marocchino, A., a cui era stata prestata la macchina;

nonchè la sottovalutazione della circostanza che nel breve arco di un’ora il D.L. non avrebbe avuto il tempo per commettere il delitto;

2.2. il difetto di motivazione in relazione alla affermata sussistenza dell’aggravante della destrezza.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Nel motivare la conferma della condanna, la Corte territoriale ha osservato che la responsabilità dell’imputato emergeva dalle seguenti circostanze:

– un teste oculare aveva visto un uomo commettere il furto ed in particolare aprire il portellone posteriore del furgone ed asportare un cartone di merce;

– detto teste aveva annotato la targa ed il tipo di veicolo con cui l’autore del fatto si era allontanato e l’aveva riferito alla vittima;

– l’auto rossa con cui era stato commesso il delitto risultava intestata a C.R., moglie del D.L.;

– la dichiarazione della C., che il giorno dei fatti il veicolo era in uso ad un ragazzo marocchino ospitato in casa, non appariva attendibile in quanto non erano stati dati elementi concreti per la sua identificazione;

– all’orario del furto (12.30), l’imputato non era al lavoro, in quanto in pausa pranzo dalle 12 alle 13.

Orbene, le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

3.2. Il motivo di ricorso riguardante la sussistenza dell’aggravante contestata è manifestamente infondato.

Questa Corte ha più volte ribadito che "Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della destrezza nel furto non si richiede l’uso di un’eccezionale abilità, essendo sufficiente che si approfitti di una qualunque situazione soggettiva od oggettiva, favorevole ad eludere la normale vigilanza dell’uomo medio" (fattispecie relativa al furto di un’autovettura lasciata incustodita dal proprietario, momentaneamente allontanatosi: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35872 del 08/05/2007 Ud. (dep. 01/10/2007), imp. Alia, Rv. 237285).

Si è anche affermato che sussiste l’aggravante quando si approfitti del temporaneo allontanamento del proprietario per asportare beni custoditi nell’abitacolo dell’auto (Cass. sez. 4, Sentenza n. 45488 del 08/07/2008 Ud. (dep. 09/12/2008), imp. Valle, Rv. 241989). Alla luce di tali orientamenti interpretativi, deve considerarsi condotta di "destrezza" quella di cogliere, con tempestività, lo stato, sia pure momentaneo e transeunte, di disattenzione della vittima designata, che implichi affievolimento dell’ordinario livello di guardia. La capacità di porre in essere la sottrazione della cosa mobile altrui, riuscendo a profittare, con particolare abilità, delle condizioni favorevoli alla fulminea azione, integra il quid pluris – rispetto allo standard di condotta ordinariamente occorrente per la materialità del furto – nel quale si sostanzia la circostanza aggravante in questione (cfr. Cass., Sez. 5,05.12.2007, n. 15321).

Nel caso di specie è coerente e logica la motivazione della Corte di Appello sul punto, che ha posto adeguatamente in luce proprio la abilità del D.L. di approfittare della momentanea sosta del furgone ad un semaforo, in attesa della luce verde, per asportare dal portellone posteriore il cartone con la merce. Per quanto detto, la doglianza è manifestamente infondata.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *