Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-12-2010) 12-04-2011, n. 14703

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano, con sua sentenza resa all’udienza del giorno 8/4/2010 ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Gip presso il Tribunale di Milano che aveva ritenuto K.K. responsabile del delitto aggravato a lui addebitato, in concorso con altri ma con sue proprie funzioni di corriere, di importazione sul territorio italiano di Kg. 7,800 (principio attivo KG 2,252) di cocaina.

L’imputato K.K. ha proposto, ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato, ma ha poi rinunziato al ricorso.

All’udienza camerale del 9/12/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Il ricorrente ha fatto pervenire rituale rinunzia al ricorso per cassazione e ha formulato ulteriore rinunzia a tutti i termini di legge, così coltivando, nell’attuale, una domanda di declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso, il più possibile rapida.

Considerati gli ambiti residuati all’intervento di questa Corte, deve essere pronunziata l’inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed ella somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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