T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 08-04-2011, n. 2055 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 3 dicembre 2007 e depositato il 27 dicembre 2007, il Sig. B.D. espone in fatto che:

– è nudo proprietario dell’immobile sito nel Comune di San Nicola La Strada (CE) riportato al Catasto Terreni, Foglio 3, particella 5044, di cui è usufruttuario il padre B.D.;

– sul fondo sono stati realizzati n. 2 vani rustici adibiti a ricovero e manutenzione di attrezzi agricoli, in forza della concessione edilizia in sanatoria n. 5/1997;

– in data 1 marzo 2004 il ricorrente presentava istanza di condono edilizio ai sensi del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2003 n. 326 relativamente a n. 2 pensiline recintate antistanti i vani rustici e al cambio di destinazione dei vani deposito a pertinenze abitative;

– con atto del 27 giugno 2007 il Comune comunicava il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 rilevando in particolare l’incongruenza tra la destinazione d’uso dichiarata nella domanda di condono e quella effettivamente riscontrata a seguito del sopralluogo svolto presso l’immobile, trattandosi di opere adibite a complesso sportivo e buvette con posti a sedere, a supporto della piscina e del campo di calcio prospicienti;

– con nota del 9 luglio 2007 il Sig. B.D. (padre del ricorrente ed usufruttuario del bene) trasmetteva le proprie osservazioni ed insisteva per l’accoglimento della domanda ma la commissione di condono respingeva le argomentazioni, rilevando peraltro che le stesse non provenivano dal proprietario del bene e destinatario formale del provvedimento e ribadendo l’insussistenza delle condizioni per l’applicabilità del condono edilizio;

– infine, il Comune respingeva l’istanza di condono con provvedimento del 3 ottobre 2007.

Avverso tale provvedimento e gli altri atti meglio specificati in epigrafe insorge il ricorrente che affida il gravame ai motivi di diritto di seguito rubricati:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis L. 241/90, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per presupposti inesistenti;

II) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. 241/90, eccesso di potere per presupposti inesistenti, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria;

III) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 10 bis della L. 241/90, eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria;

IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 L. 326/2003 e falsa applicazione della L.Reg. 10/2004, violazione della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2699 del 7 dicembre 2005.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Nicola La Strada che eccepisce in rito l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per indeterminatezza del petitum ed erronea indicazione del provvedimento impugnato, in quanto recante data futura (3 ottobre 2008) rispetto alla spedizione del ricorso. Nel merito, l’intimato ente contesta il dedotto e conclude per la reiezione del mezzo di gravame.

Il Tribunale ha disposto incombenti istruttori con ordinanza n. 881 del 9 dicembre 2010.

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2011 la causa è stata spedita in decisione.

2. Il Collegio ritiene superfluo l’esame delle eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso sollevate dalla difesa dell’amministrazione comunale, rilevato che lo stesso si appalesa infondato nel merito.

3. Difatti, dall’esame degli atti di causa (con particolare riferimento alla domanda di condono avanzata dal ricorrente e dai verbali di sopralluogo effettuati presso il manufatto ed afferenti alla destinazione d’uso riscontrata) emerge l’infondatezza delle deduzioni svolte nel ricorso.

4. In particolare, con riguardo al punto risolutivo del giudizio, il Collegio ritiene che gli atti impugnati si fondano legittimamente sulla diversa destinazione impressa al bene abusivo rispetto a quella specificata nella domanda di condono del 1 marzo 2004. Difatti, secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, il Comune non può rilasciare una concessione edilizia in sanatoria per una destinazione d’uso diversa da quella richiesta allorquando manchi un’oggettiva conformazione strutturale dell’immobile coerente con l’uso per il quale è stata avanzata domanda (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 ottobre 2001 n. 5190).

5. Tale circostanza fattuale ricorre, viceversa, nel caso in esame nel quale:

– la domanda di condono del 1 marzo 2004 aveva ad oggetto la costruzione di due corpi di fabbrica su un unico piano (piano terra) composti da un locale deposito ed un appartamento ad uso esclusivo di una villa con destinazione d’uso residenziale;

– dai verbali di sopralluogo e dagli accertamenti svolti dal Comune resistente è emerso viceversa che le opere sono state sin dalla loro ultimazione adibite a complesso sportivo nonché a buvette con relativi posti a sedere con consumazioni e a supporto della piscina, del campo sportivo e del circolo ricreativo e mai destinate a privata abitazione;

– per l’effetto, la richiesta di condono appare totalmente incompatibile con la destinazione residenziale indicata nella istanza di sanatoria e con le caratteristiche tecniche strutturali delle opere abusive (cfr. verbale della commissione di condono n. 19 del 4 giugno 2007);

– la commissione di condono ha infine accertato che le opere in questione non erano state neppure ultimate alla data del 31 marzo 2003, come risulta dalla informativa di reato n. 1909/PM del 4 agosto 2004, con ciò venendo meno il presupposto prescritto dall’art. 32, comma 25, della L. 326/2003.

6. Per effetto delle illustrate considerazioni si dequotano del tutto i profili impugnatori svolti dal deducente, ivi compresa la doglianza relativa al difetto di motivazione, atteso che gli atti gravati recano specifica indicazione delle relative ragioni logico – giuridiche, con specifico riferimento alla riscontrata difformità della destinazione impressa al bene rispetto a quella specificata nella domanda di condono.

7. Non meritano inoltre condivisione le censure che attengono alla violazione delle norme sul procedimento amministrativo.

7.1. In dettaglio, è infondata la doglianza che ha ad oggetto la presunta violazione dell’art. 10 bis L. 241/90, con cui parte ricorrente lamenta che l’amministrazione avrebbe reso il preavviso di rigetto prima del completamento della fase istruttoria affidata alla commissione condono. La deduzione è priva di pregio in quanto, dalla stessa lettura della nota del 27 giugno 2007, si ricava che la comunicazione ex art. 10 bis veniva disposta in seguito al verbale n. 19 del 4 giugno 2007 della suddetta commissione, con la conseguenza che non appare dubbia la riconducibilità dei motivi ostativi alle determinazioni dell’organo deputato allo svolgimento dell’attività istruttoria.

7.2. Peraltro, occorre aggiungere che, ai sensi della predetta disposizione di legge, le memorie ed osservazioni prodotte dal privato nel corso del procedimento devono essere effettivamente valutate dall’amministrazione, ed è necessario che di tale valutazione resti traccia nella motivazione del provvedimento finale, ma ciò non comporta la necessità di confutare puntualmente tutte le argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente una motivazione sintetica al fine di giustificarne il rigetto. Ciò è quanto si è verificato nel caso che occupa, giacché il provvedimento conclusivo del 3 ottobre 2007 reca traccia dello scrutinio svolto dall’amministrazione in ordine alle osservazioni presentate dal privato, concludendo per la relativa infondatezza rappresentando che non sussistono le condizioni documentali e tecniche alla luce delle attività istruttorie svolte per l’applicabilità del condono di cui alla L. 326/2003.

8. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

9. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore dell’amministrazione resistente nella misura specificata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm. e dell’art. 93 cod. proc. civ..
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna B.D. al pagamento delle spese ed onorari di giudizio che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Comune di San Nicola La Strada, con attribuzione al procuratore per esso costituito ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm. e dell’art. 93 cod. proc. civ..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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