Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-12-2010) 12-04-2011, n. 14701 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale delle Libertà di Bologna in sede di appello avverso ordinanza del Gip che aveva rigettato la richiesta di T. R. intesa ad ottenere la sostituzione della misura della restrizione carceraria cautelare a lui applicata con quella meno affittiva degli arresti domiciliari presso una comunità, ha rigettato l’appello.

Il T. ha proposto, ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. All’udienza camerale del 9/12/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia:

Il T. imputato per il delitto di cui agli artt. 81 e 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 aveva già proposto con esito definitivamente sfavorevole domanda di riesame della ordinanza cautelare restrittiva già resa nei suoi confronti. Il Gup presso il Tribunale di Bologna, con sentenza pronunziata in abbreviato, ha irrogato nei confronti dello stesso imputato la pena di anni sei di reclusione ed Euro 26.000 di multa. L’originaria richiesta di sostituzione della misura cautelare era stata rigettata perchè fondata su una allegata e non adeguatamente documentata (il Tribunale di appello scrive di documenti formati da consulenti privati e di una certificazione sconcertante) condizione di tossicodipendenza. Il provvedimento reso dal Tribunale della libertà in sede di appello egualmente ritiene che l’asserito stato di tossicodipendenza non possa essere adeguatamente affermato sulla base di idonea documentazione ma ha ritenuto anche non esplicitamente assertiva la documentazione comunque portata a corredo della domanda di sostituzione con ciò rendendosi inapplicabile la previsione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89. Il Tribunale di appello ha anche rigettato la domanda subordinata di semplice sostituzione della misura con altra meno affittiva rilevando una spregiudicata inclinazione dell’imputato a reiterare gli illeciti per i quali è ristretto e una condizione personale di pericolosità tale da essere adeguatamente contenuta con la sola restrizione carceraria ancora dopo una custodia applicata per anni uno mesi sei e giorni diciannove.

Il ricorrente denunzia:

1) violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 e artt. 274, 275 e 284 per avere ritenuto essere condizione indispensabile alla concedibilità degli arresti domiciliari in struttura terapeutica residenziale D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 89, comma 2 una certificazione formata da medici privati, consulenti di parte e non da certificazioni del servizio pubblico o da strutture private accreditate.

2) Il provvedimento avrebbe anche erroneamente affermato la insufficienza della misura degli arresti domiciliari senza considerare che nel caso concreto erano richiesti arresti domiciliari in sede residenziale e cioè in un contesto qualificato e vigilato nel quale non avrebbero avuto rilevanza alcuna le considerazioni del Tribunale in punto di discontinuità dei controlli e di mancanza di autodisciplina e autocontenimento.

Una eventuale fuga o una sottrazione alle condizioni di cautela sarebbe stata sanzionata con l’immediato e previsto ripristino della custodia carceraria su segnalazione degli operatori della comunità In conclusione la prognosi di inadeguatezza cautelare sarebbe affidata a indimostrate presunzioni di sfavore.

Questa Corte rileva che il ricorso:

1. è infondato posto che l’ordinanza impugnata ha non solo contestato la inidoneità da provenienza della certificazione depositata ma anche la insufficienza certificante degli specifici profili riportati dalla documentazione esibita.

2. è infondato perchè l’ordinanza impugnata è ampiamente motivata sui profili oggettivi e soggettivi della inidoneità della cautela domiciliare, mentre il carattere specifico di una comunità residenziale è in ogni caso non equiparabile in termini di effettività della cautela alla pregnanza della cautela carceraria.

Manifestamente Infondate e comunque non rilevanti nel caso specificamente deciso le osservazioni che porterebbero a sospetto di incostituzionalità la interpretazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 poste a fondamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’Istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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