Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-12-2010) 12-04-2011, n. 14700 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Pescara ha pronunziato sentenza ex art. 444 c.p.p., con la quale ha applicato a I.D.U. la pena concordata tra le parti a fronte dell’addebito del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 e art. 80, comma 2 (detenzione a fini di cessione a terzi di circa KG 53,500 di hashish). La sentenza oltre a disporre la confisca della droga sequestrata nell’occasione, ha anche disposto la confisca della somma di Euro 2.990,00 ritenuta compenso per il delittuoso trasporto effettuato, e ha invece disposto la restituzione dell’autovettura ritenuta mezzo solo occasionale del detto trasporto.

I.D.U. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza camerale del 9/12/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia:

1) erronea qualificazione del fatto per avere il giudice ritenuto la ricorrenza della aggravante speciale per l’ingente quantità a fronte di un basso tasso di principio attivo (8,6%);

2) inosservanza o erronea applicazione di legge penale o di legge ad essa collegata per avere l’imputato chiesto in sede camerale la restituzione del denaro e per non essere provato alcun legame tra il denaro in questione e il reato addebitato. Questa Corte rileva che il ricorso è infondato in ogni sua parte e deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Peraltro il ricorrente in nessuna parte del ricorso denunzia uno scostamento della statuizione impugnata dall’accordo intercorso tra le parti del processo, sicchè non possono essere revocate in dubbio le circostanze di fatto che hanno costituito la base dell’accordo, della identificazione dei fatti rilevanti nel processo, della identificazione consensuale della qualità di quei fatti. Ferma restando la indisponibilità per le parti del momento della qualificazione si deve sottolineare che i fatti consensualmente assunti come certi costituiscono adeguata base per la qualificazione data dalla sentenza impugnata.

E’ anzitutto indispensabile sottolineare come i testi di legge non contengano indicazioni numeriche suscettibili di quantificare aritmeticamente l’elemento della quantità ingente e ripetere con la giurisprudenza di questa Sezione 4^ che non spetta alla giurisdizione una determinazione preventiva generale e astratta di siffatti livelli aritmetici. Si deve allora ritenere che costituisca quantità ingente di sostanza stupefacente una quantità suscettibile di recare diretto danno alla salute di un ingente numero di utilizzatori si collochino essi in una area macroregionale, metropolitana, o di piccola provincia. Non è ragionevole negare che il numero di dosi commerciali collocabili sul mercato a fronte di circa KG 55,500 di hashish sia pure con titolo di tetracannabinolo non altissimo (8,6%) sia ingente, con ricaduta su un numero pure ingente di singoli utilizzatori, di rapporti sociali e di situazioni economiche e socio- ambientali che ne traggono detrimento.

Al rigetto del primo motivo di censura deve seguire anche il rigetto dell’altro motivo.

La confisca è stata disposta di ufficio al di fuori della materia oggetto di accordo. Essa in relazione al reato addebitato era obbligatoria D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12 sexies conv con mod. in L. 7 agosto 1992, n. 356 e di tanto la sentenza ha dato contezza. Peraltro la motivazione impugnata ha anche adeguatamente motivato in punto di raggiunta certezza che quella somma sequestrata costituisse il compenso per la delittuosa attività di trasporto della sostanza posta in essere (confessata mente dietro compenso). Il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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