Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-12-2010) 12-04-2011, n. 14698 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza resa in esito all’udienza camerale del giorno 11/2/2008 ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da B.A..

Il Ministero dell’Economia ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza camerale del 9/12/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Si deve rilevare in premessa, che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione, è sottratto al giudice di legittimità che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento, a meno che discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti ( Cass. SU n. 24287/2001) lo stesso giudice non abbia adottato criteri arbitrari o immotivati (Cass. Pen. Sez. 4 9/7/2007 n. 26388).

Nel caso di specie lo scostamento in aumento è adeguatamente e logicamente motivato.

La ordinanza impugnata ha liquidato al B. Euro 36.179,10 a fronte di dieci giorni di arresti domiciliari e ha negato il ristoro delle spese giudiziali sostenute nel procedimento risolto con assoluzione irrevocabile. Il calcolo è stato effettuato con la combinazione del cd. calcolo nummario (Euro 1.179,10) e del calcolo in equità avuto riguardo agli effetti personali della ingiusta detenzione (Euro 25.000,00) misurati sul discredito per un vicepresidente dell’Università Popolare di (OMISSIS), medico chirurgo e primario ospedaliere, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva, incensurato e accusato di reati connessi allo svolgimento del suo ufficio e sulla documentazione medica relativa agli effetti di quella detenzione domiciliare e di quel discredito sulla salute del cautelato. La ordinanza impugnata sempre in equità ha liquidato Euro 10.000,00 in relazione alle sofferenze che il B. ha patito, sempre per causa di ingiusta detenzione, rispetto ai suoi rapporti familiari Più specificamente si deve considerare che parte ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 314 c.p.p., nonchè vizi di motivazione per avere la Corte (pi Appello di Napoli sostanzialmente operato una doppia liquidazione sommando la liquidazione raggiunta col criterio cd. nummario alla ulteriore la liquidazione raggiunta col criterio equitativo. La articolata censura proposta, rappresenta tutti gli argomenti che sono da tempo opposti al costante insegnamento della Corte la quale viceversa ritiene che proprio il complesso sistema di conto censurato (adottato anche dal provvedimento impugnato), sia adeguato al sistema processuale e sostanziale vigente.

Non si ravvisano ragioni per scostarsi da giurisprudenza costante di questa Corte. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato con la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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