Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-12-2010) 12-04-2011, n. 14696 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Novara, con sua sentenza resa ex art. 444 c.p.p., ha applicato a M.F. imputato del delitto di omicidio colposo ex art. 589 c.p., commi 1 e 2, accertato il (OMISSIS), la pena concordata tra le parti con la sospensione condizionale della pena. La sentenza ha disposto ex officio la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei.

M.F. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato in punto di durata della sospensione di patente applicata.

All’udienza camerale del 9/12/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia:

inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 444 e 192 c.p.p., art. 133 c.p., art. 222 C.d.S. nonchè illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla durata della sospensione di patente irrogata a partire da una misura base di mesi nove senza offrire nessuna motivazione sullo scarto tra la misura della pena prossima al minimo edittale e la misura della sospensione di patente ben superiore al minimo edittale.

Osserva la Corte che la previsione dell’art. 222 C.d.S., comma 2 bis nel testo vigente (ex D.L. 3 agosto 2007, n. 117 convertito e modificato con L. 2 ottobre 2007, n. 160) all’epoca del fatto, prevede una durata della sospensione di patente conseguente a omicidio colposo fino a quattro anni riducibile fino a un terzo in caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.. La motivazione della sentenza impugnata descrive compiutamente la vicenda e la derivazione della sanzione amministrativa accessoria dalla consumazione di un omicidio colposo con violazione di specifiche regole cautelari sicchè fornisce in chiaro le ragioni sulle quali si è costruita la statuizione relativa alla durata di quella sospensione di patente. La sospensione regolata dall’art. 222 C.d.S. è apprestata per diverse ipotesi di reato delle quali l’omicidio colposo è certamente l’ipotesi più grave. La sospensione di sei mesi (la riduzione secondo legge non è di un terzo come ritiene il ricorrente ma è fino a un terza sicchè la pena base in mancanza di specificazione di apposito conteggio non è di nove mesi) si colloca in un settore quantitativo nettamente prossimo in un settore quantitativo nettamente prossimo – ove rapportato al massimo edittale – ai limiti minimi della previsione edittale della sospensione e per quanto fin qui rilevato è adeguatamente motivata.

Il ricorso è fondato e deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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