T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 08-04-2011, n. 3153

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente ha impugnato la delibera della Commissione Centrale ex art. 10 della legge 15 marzo 1991 n.82, del 22 dicembre 2010 con la quale è stata disposta la mancata proroga del programma speciale di protezione nei confronti dell’odierno ricorrente e dei suoi familiari;

– avverso gli atti impugnasti il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere lamentando, in particolare la violazione dell’art. 13 quater l.n. 82/1991 e dell’art. 11 del DM n. 161/2004, in quanto: – il provvedimento è stato adottato all’esito di una istruttoria non adeguata e sulla base di presupposti di fatto errati, perché dovrebbe essere considerato irrilevante il lasso di tempo trascorso dall’ammissione al programma (19.10.2004) e la prossimità della scadenza (31.12.2010), e non è vero che le "dichiarazionì rese dal B. non abbiano avuto particolare rilievo in sede di indagini penali (cfr, parere DNA del 7.2.2007); – la Commissione ha assunto il provvedimento senza disporre alcunché in merito alla capitalizzazione delle misure di assistenza economica.

Le censure avanzate dalla parte ricorrente sono infondate per le ragioni di seguito indicate:

– ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13 quater della legge n. 82/1991, il programma viene meno per il maturare del termine finale (nella fattispecie, coincidente con il 31.12.2010), a meno che non si concretizzino situazioni in grado di giustificarne la prosecuzione;

– nel caso di specie, l’Amministrazione risulta aver correttamente operato, istruendo il procedimento nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 13 quater l.n. 82/1991 e dagli artt. 10 e 11 del DM n. 161/2004, giungendo alla cessazione delle misure di protezione per naturale scadenza del termine finale (31.12.2010), tenendo conto dell’articolato parere della D.N.A. (da valutare ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, co. 2, l.n. 82/1991 e dell’art. 371 cpp) la quale ha correttamente evidenziato che il B. non ha rilasciato dichiarazioni utilizzate per chiedere l’adozione di misure cautelari (in tal modo, affermando una oggettiva ridotta rilevanza del contributo offerto dal ricorrente) ed ha indicato episodi delittuosi nell’ambito di un "supplementò collaborativo del 2007 (attentati incendiari dinamitardi) rimasti privi di riscontri oggettivi (tanto che la Procura della Repubblica di Potenza, in data 18.11.2010, ha formulato richiesta di archiviazione del proc. N. 556/200821); tale ultima circostanza, consente di superare la discordanza (segnalata dal ricorrente) tra il parere della DNA ed il parere della DDA di Potenza.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattete – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo rigetta;

– compensa le spese di lite tra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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