T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 08-04-2011, n. 3152 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ale d’udienza;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che il cittadino rumeno odierno ricorrente si è gravato, con la domanda di giustizia in epigrafe, avverso il decreto ivi indicato col quale la competente Autorità prefettizia ha respinto l’istanza di legalizzazione della sua posizione di lavoro irregolare presentata, ai sensi della legge n.222 del 2002, dalla società S.S.D. s.r.l alle cui dipendenze lo stesso ricorrente era impiegato;

– che tale gravata determinazione motiva la reiezione dell’istanza di cui sopra con l’esistenza di specifico motivo ostativo dato dalla denuncia dello straniero per uno dei reati rientranti negli artt. 380 o 381 del c.p.p.;

– che nel corso del procedimento introdotto innanzi questo Tribunale, sono stati depositati dal ricorrente documenti attestativi della definizione del procedimento penale a suo carico (sent. Trib. pen. di Roma n.3332/2005 di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste): elemento di giudizio questo che ha indotto la Sezione ad accogliere, con ordinanza 6221/2005 del 28.10.2005, l’istanza cautelare (acclusa al gravame) per la sospensione interinale del provvedimento avversato;

– che, di seguito a detta pronuncia cautelare, l’amministrazione ha riesaminato la posizione del ricorrente esprimendo, dapprima, parere favorevole al suo accoglimento (cfr. nota Questura Roma in data 20.9.2006) e, successivamente, provvedendo a rilasciare allo straniero ricorrente un permesso di soggiorno di mesi sei per attesa occupazione (cfr. nota Questura Roma del 27.10.2006);

– che il rilascio di detto titolo, in evidente accoglimento della domanda di emersione della posizione di lavoro irregolare del ricorrente, comporta la caducazione del pregresso e gravato provvedimento prefettizio che detta istanza aveva respinto (precludendo così la possibilità di concessione di un titolo di soggiorno);

– che, per quanto sopra, si impone all’adito Giudice di prendere atto che, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente è risultata pienamente soddisfatta (essendosi non solo verificata la caducazione del provvedimento impugnato ma, anche, la conseguente adozione di un titolo che lo abilita a soggiornare nel territorio italiano), e che, pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere;

– che il comportamento tenuto dall’evocata amministrazione, che non si è limitata a prestare ottemperanza alla pronuncia cautelare della Sezione, ma ha provveduto, nell’ambito della propria potestà di autodeterminazione, ad un riesame della posizione del ricorrente (pervenendo, poi, alle conclusioni sopra rassegnate), giustifica la compensazione delle spese tra le parti in lite;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

dichiara, per le ragioni esplicitate in parte motiva, cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Spese irripetibili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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