Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-12-2010) 12-04-2011, n. 14560 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

è comparso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Nell’ambito del procedimento penale a carico di L.R. ed altri, indagati in ordine a plurimi episodi di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 81 cpv., 110, 319 e 321 c.p.), il Tribunale di Roma, con ordinanza de plano del 14/5/2010, dichiarava inammissibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, la richiesta di riesame 5/5/2010, avanzata dal predetto L., del decreto di sequestro probatorio adottato, il 30 aprile precedente, dal P.M. presso lo stesso Tribunale ed eseguito su personal computer e documenti vari.

A tale conclusione il Tribunale perveniva, ritenendo che, avendo il P.M., con provvedimento dell’11/5/2010, dissequestrato "tutti i beni oggetto" di sequestro, era venuto meno ogni interesse al riesame del disposto mezzo di ricerca della prova.

2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il L. e ha lamentato: 1) violazione della legge processuale, con riferimento all’art. 127 c.p.p., art. 324 c.p.p., comma 6 in relazione all’art. 111 Cost., per non essersi dato corso alla procedura camerale partecipata, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, nell’erroneo presupposto della sopravvenuta carenza d’interesse al riesame, interesse che invece era persistente, considerato che non tutti i beni erano stati dissequestrati, ma soltanto alcuni computer, dopo essere stati sottoposti a back up; 2) mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sollecitata verifica sul "merito" del decreto di sequestro.

3- Il ricorso è fondato.

La declaratoria d’inammissibilità dell’istanza di riesame del decreto di sequestro probatorio deve essere – di norma – dichiarata non già de plano, ma nel contraddittorio delle parti, vale a dire all’esito dell’udienza camerale partecipata, e ciò perchè l’attuale formulazione dell’art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio per ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità (cfr. Cass. sez. m 25/11/2003 n. 2021; sez. 4, 1/7/2009 n. 32966).

In ogni caso, pur a volere ritenere che l’inammissibilità della richiesta di riesame, prevista come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto d’impugnazione, cioè di quelle irregolarità che riguardano l’impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento (legittimazione, forme e termini, interesse), possa essere dichiarata de plano, a norma dell’art. 127 c.p.p., comma 9 (cfr. Cass. sez. 123/2/2001 n. 18957 rv. 218924; sez. 6, 12/12/2001 n. 5447 rv. 220872), deve escludersi che, nella specie, ricorresse una simile irregolarità, individuata nel difetto d’interesse del ricorrente, per intervenuta restituzione -in pendenza della procedura incidentale – dei beni sequestrati.

Se è pur vero che, una volta restituita la cosa sequestra, la richiesta di riesame del sequestro è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, che non è configurabile neppure nell’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia disposto, all’atto della restituzione, l’estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati (cfr. Cass. S.U. 24/4/2008 n. 18253), non può essere sottaciuto che, nel caso in esame, difetta il presupposto di fatto per ritenere operativo tale principio.

Non risponde, infatti, al vero l’affermazione dell’ordinanza impugnata circa il dissequestro di "tutti i beni" sottoposti al vincolo d’indisponibilità. Tale vincolo, come si evince dai relativi verbali di sequestro, ha interessato alcuni computer e copiosa documentazione; oggetto del provvedimento di restituzione del P.M. sono stati soltanto gli hard disk, previo back up dei medesimi (cfr. attestazione 13/5/2010 del P.M.) e non anche l’ulteriore documentazione; permane, quindi, l’interesse dell’istante alla verifica della legittimità del disposto mezzo di ricerca della prova.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma, che dovrà riesaminare, nel contraddittorio delle parti, la legittimità o meno del disposto sequestro in tutti i suoi aspetti.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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