Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-12-2010) 12-04-2011, n. 14542 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Il Gup del Tribunale per i Minorenni di Napoli, con sentenza 15/6/2009, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava F. G., N.V. e P.C. colpevoli del reato di partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico, organizzata e diretta da S.P., R.P., G.S. e composta da più di dieci persone, e di plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti a terzi (in (OMISSIS) e in permanenza per il reato associativo), illeciti tutti avvinti dal vincolo della continuazione, e li condannava, in concorso della diminuente della minore età e delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno.

2- A seguito di gravame proposto dagli imputati, la Corte d’Appello di Napoli – Sezione Minorenni -, con sentenza 4/2/2010, riformando in parte la decisione di primo grado, che confermava nel resto, riduceva la misura della pena ai predetti inflitta ad anni tre, mesi dieci e giorni venti di reclusione ciascuno.

Il Giudice distrettuale, dopo avere premesso che l’esistenza e l’operatività del sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti in piazza (OMISSIS) non erano state specificamente contestate, precisava che le espletate videoriprese e i controlli eseguiti direttamente dalla Polizia sul luogo evidenziavano, in ogni caso, molteplici dati di fatto conclamanti il vincolo associativo tra numerose persone, impegnate, in modo capillarmente organizzato, nello specifico settore: a) individuazione di un luogo fisso (p.zza (OMISSIS)), rientrante significativamente nella zona territoriale del clan camorristico "Gionta", dove veniva praticato, in maniera permanente e continuativa durante tutto l’arco della giornata, lo spaccio di cocaina e di hashish; b) numerosissime persone coinvolte nell’illecita attività, con precisa ripartizione dei ruoli (addetti al rifornimento, pusher, "pali") anche al fine di eludere i controlli della Polizia; c) gli introiti giornalieri rivenienti dall’illecito traffico ammontavano in media a 15.000,00/18.000,00 Euro; d) i motocicli utilizzati, per gli spostamenti, dai pusher e dai "pali" erano quasi tutti dello stesso tipo e marca ed erano formalmente intestati a due donne.

La partecipazione del F. e del N. (gli unici ad avere contestato il giudizio di responsabilità) al sodalizio criminoso e all’attività di spaccio emergeva chiaramente dall’attenta osservazione delle videoriprese, che evidenziavano il costante ruolo di supporto svolto dai predetti nell’affiancare i pusher di turno, garantendone la concreta operatività in condizioni ottimali e al riparo da possibili incursioni della Polizia, nonchè il loro diretto coinvolgimento in alcuni episodi di spaccio. La tesi difensiva del F., secondo cui la sua presenza sul luogo dello spaccio era giustificata dal fatto che abitava nei pressi e che – nella stessa zona – la madre gestiva un esercizio pubblico, era priva di consistenza, considerato che i movimenti dell’imputato in quel luogo, così come emersi dalle videoregistrazioni, erano univocamente coerenti con l’ipotesi accusatoria.

3- Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati.

Il F. ha lamentato l’erronea applicazione della legge penale, con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, e il connesso vizio di motivazione.

Il N. ha dedotto l’erronea valutazione del materiale probatorio acquisito e, quindi, il vizio di motivazione sul formulato giudizio di responsabilità, nonchè la violazione dell’art. 133 c.p. nella determinazione della misura della pena.

Il P. ha lamentato la violazione dell’art. 133 c.p., per essergli stata inflitta una pena troppo elevata e non in linea con i parametri valutativi di cui alla detta norma.

4- I ricorsi sono inammissibili.

4a- Le doglianze del F. e del N. in ordine al giudizio di colpevolezza espresso nei loro confronti si risolvono, invero, in non consentite censure in punto di fatto all’iter argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene. I predetti ricorrenti, sin dalla fase d’appello, non hanno mai contestato la sussistenza e l’operatività del sodalizio criminoso dedito al traffico illecito di droga, ma si sono limitati, ribadendolo con il ricorso, a contestare il loro organico inserimento in tale sodalizio ed il loro coinvolgimento nell’attività di spaccio.

Nella sentenza in verifica, però, come si evince da quanto innanzi sintetizzato, v’è già puntuale ed incisiva risposta a tale linea difensiva, ritenuta priva di fondamento sulla base di quanto emerso dalle videoregistrazioni e dai servizi di osservazione e controllo espletati dalla Polizia: la condotta dei due imputati documentata dalle videoriprese non lascia spazio a dubbi circa la loro partecipazione all’associazione e alla concreta attuazione del relativo programma criminoso, tenuto conto del ruolo attivo da loro svolto, con continuità, nella consistente attività di spaccio praticata dall’organizzazione, che non avrebbe certo tollerato interferenze di soggetti ad essa estranei. L’esistenza del vincolo associativo ben può essere desunta, come sostanzialmente ritiene la sentenza impugnata, da facta conctudentia, quali la continuità, la frequenza e l’intensità dei rapporti tra i soggetti, l’interdipendenza delle loro condotte, la stessa efficienza dell’organizzazione, caratteristiche queste tutte riscontrabili nella documentata dinamica operativa degli imputati. Non può certo allegarsi, come sostiene il ricorrente F., una valenza probatoria riduttiva delle videoregistrazioni, solo perchè circoscritte a un limitato arco temporale (tre giorni). Tale attività di documentazione, sia pure limitata nel tempo in base a una precisa scelta investigativa finalizzata ad acquisire, evitando ogni inutile eccesso, dati difficilmente contestabili, non esclude l’operatività dell’organizzazione per il ben più ampio arco temporale indicato nei capi d’imputazione, come oggettivamente dimostrato dalla circostanza che, ancora in data 12/7/2008, furono sequestrati in casa del coimputato maggiorenne Se.Do.

(incaricato di rifornire i pusher di turno) notevoli quantitativi – suddivisi in dosi – di sostanze stupefacenti di vario tipo (canapa indiana, cocaina) e due bilancini di precisione.

I motivi di ricorso, per come articolati, si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa e alternativa interpretazione delle emergenze processuali, nel tentativo di svilirne la valenza accusatoria, operazione questa che non può trovare spazio in questa sede 4b- La scelta sanzionatoria, affidata al potere discrezionale del giudice di merito, che l’ha contenuta in misura prossima a quella minima edittale, non è censurabile sotto il profilo della legittimità, con l’effetto che manifestamente infondate si rivelano le doglianze sul punto del N. e del P..

4c- Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi, non consegue la condanna dei ricorrenti – minori all’epoca dei fatti – al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ( D.Lgs. n. 272 del 1989, art. 29).
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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