Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-11-2010) 12-04-2011, n. 14695

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale della libertà di Napoli pronunziando in sede di riesame nel procedimento contro G.F., attinto da ordinanza di custodia cautelare pronunziata dal Gip presso il Tribunale di Torre Annunziata, ha confermato l’ordinanza in questione.

L’indagato G. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. All’udienza camerale del 16/11/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Il G. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del riesame e denunzia:

1) Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per erronea applicazione dell’art. 192 in tema di valutazione delle dichiarazioni del coimputato C. in ordine al reato addebitato e illogicità e carenza di motivazione sul punto 2) Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per erronea applicazione dell’art. 273 c.p.p. in tema di individuazione e valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato; illogica e carente motivazione sul punto.

Questa Corte rileva che la custodia risulta applicata a fronte della contestazione del delitto (in concorso con altro imputato) di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 per avere l’imputato detenuto a fine di cessione a terzi kg 15,258 di Hashish (per tale risultato al narcotest) divisi in 148 panetti.

L’arresto, a suo tempo convalidato, risulta operato per avere la PG, durante una operazione di controllo, osservato due persone, una delle quali è stata identificata nell’odierno ricorrente, intente a richiudere il pannello della portiera posteriore destra di una auto A 4 muniti della necessaria attrezzatura. Il controllo ulteriore dell’autovettura aveva portato alla scoperta della sostanza stupefacente al di sotto del pannello in fase di rimontaggio e al di sotto di altri pannelli di copertura delle portiere e alla scoperta di altra sostanza nella abitazione dell’altra persona, tale C. G.. Addosso al G. erano stati trovati Euro 1.450,00.

Il C., confessando di essere stato incaricato da terzi del trasporto e della consegna dello stupefacente, aveva fornito una spiegazione della presenza inconsapevole del G., esercente un ristorante in (OMISSIS), non perfettamente coincidente con la spiegazione fornita dal G. medesimo. Il provvedimento impugnato accertata la collaborazione del G. alla operazione di occultamento nella portiera della autovettura e confutata le tesi difensive del G. medesimo, ne riteneva pieno il coinvolgimento nella condotta delittuosa. Il provvedimento impugnato evidenziava la ricorrenza del pericolo di inquinamento delle prove e del pericolo di reiterazione e motivava sulla congruità della applicazione della misura restrittiva in carcere non surrogabile da misure meno afflittive.

La motivazione impugnata è esente dai vizi denunziati perchè si sviluppa secondo una linea argomentativa dettagliata e coerente. Lo sviluppo del procedimento giustificativo della statuizione adottata è lineare, privo di discontinuità, contraddizioni, incompiutezza di esame. Le condizioni di cui all’art. 273 c.p.p., sono attentamente e ragionatamente individuate. L’imputato intende, con le censure proposte, sollecitare una terza valutazione dei fatti rilevanti nel processo cautelare e, in particolare, della versione di fatto proposta, con argomenti incongrui, in alternativa a quella ragionatamente fatta propria dal provvedimento impugnato. Il ricorso proposto è manifestamente infondato e inammissibile. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento nonchè al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Devono essere compiuti a cura della cancelleria gli adempimenti prescritti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter in considerazione dello stato di detenzione del ricorrente risultante dagli atti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito nell’art. 94 disp., att., c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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