T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 08-04-2011, n. 938 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe, con i quali l’Amministrazione comunale ha disciplinato la partecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie;

che il Comune resistente ha modificato in via definitiva ed ex tunc la suddetta disciplina in senso conforme alle richieste dei ricorrenti;

che, con atto depositato il 23 marzo 2011, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso, richiedendo che sia disposta la compensazione delle spese tra le parti;

che l’Amministrazione, con delibera della Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2011 ha aderito alla rinuncia, concordando con la richiesta di compensazione delle spese;

Ritenuto:

che deve essere conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 35, comma 2, lett. c);

che le spese, conformemente a quanto concordato dalle parti, possono essere compensate;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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