Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-07-2011, n. 14762 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- T.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi – nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze contro il decreto in data 19.5.2009 con il quale la corte di appello d’appello di Napoli ha parzialmente accolto la sua domanda diretta ad ottenere l’equa riparazione ex Lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR Campania con ricorso del 19 90, non definito al momento della domanda di equa riparazione (30.7.2008).

La Corte d’appello ha accolto l’eccezione di prescrizione formulata dall’Amministrazione convenuta in relazione ai danni verificatisi sino al 1998, ritenendo operante la prescrizione decennale, e ha liquidato il danno non patrimoniale per il periodo non prescritto in Euro 5.333,00, anche tenuto conto del lungo periodo di tempo in cui non vi era stato impulso sollecitatorio della parte. Resiste con controricorso il Ministero intimato.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2. – Con i motivi di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè vizio di motivazione lamentando, in estrema sintesi: – l’erronea applicazione della prescrizione decennale perchè la prescrizione non potrebbe che decorrere dalla cessazione della condotta lesiva, cessazione che si realizza con la sentenza definitiva assistita dall’autorità del giudicato e sarebbe incompatibile con il regime della decadenza (motivi 1-3);

– l’entità dell’indennizzo liquidato.

2.1.- Il primo motivo è fondato alla luce del principio per il quale la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (Sez. 1, Sentenza n. 27719/2009).

L’accoglimento della censura comporta l’assorbimento delle restanti censure, dovendosi procedere a nuova liquidazione dell’indennizzo comprendendo i periodi per i quali è stata ritenuta operante la prescrizione.

La Corte, cassato il decreto impugnato – tenuto conto della durata complessiva di circa 18 anni del giudizio presupposto – può procedere ex art. 384 c.p.c. alla decisione nel merito liquidando l’indennizzo – secondo la più recente giurisprudenza di questa Sezione (Sez. 1, 11 gennaio 2011 n. 478) e i criteri di determinazione del danno desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 20 aprile 2010 e del 6 aprile 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi – nella misura di Euro 9.000,00.

Le spese processuali, nella misura precisata in dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 9.000,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

e per il presente giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

dispone che le spese siano distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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