Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-04-2011) 13-04-2011, n. 15108 Diritto comunitario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Potenza ha disposto la consegna di C.A. all’autorità giudiziaria tedesca, dando seguito al mandato di arresto europeo (m.a.e.) emesso dalla Pretura di Erfurt l’11.10.2010 nel corso del processo per il reato di truffa (art. 238 c.p. tedesco, comma 1), consistito nell’aver acquistato, presso il centro commerciale (OMISSIS), merce per un valore di Euro 2.304,75, pagandola con assegno relativo ad un conto corrente non più attivo.

2. C.A., tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

– violazione della L. n. 69 del 2005, art. 16, in ordine ad una serie di informazioni che non risulterebbero trasmesse dall’autorità richiedente;

– violazione della L. n. 69 del 2005, art. 7, per il difetto del requisito della doppia punibilità, dal momento che il fatto per cui è stata richiesta la consegna non configura in Italia una fattispecie penale, ma l’illecito amministrativo di emissione di assegno senza autorizzazione o copertura;

– violazione della L. n. 69 del 2005, art. 8, in quanto il reato contestato dall’autorità tedesca sarebbe punito con una pena inferiore ai tre anni cui fa riferimento la citata legge, art. 8, comma 1, anzi troverebbe applicazione la sola pena pecuniaria, in considerazione del fatto che l’imputato ha risarcito integralmente il danno, tanto è vero che la Papenbreer ha ritirato la denuncia;

– violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. t), in quanto il provvedimento cautelare all’origine del M.A.E. sarebbe privo di motivazione in ordine alle esigenze cautelari;

– violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), in quanto la Corte d’appello non avrebbe potuto disporre la consegna di un cittadino italiano;

– violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. e), in quanto la legge tedesca non prevede limiti alla carcerazione preventiva;

– violazione della L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 1, per incompatibilità della legge tedesca con i principi fondamentali in tema di libertà;

– infine, si rileva che l’avvenuto risarcimento del danno provocato determinerebbe l’applicazione di una pena soltanto pecuniaria.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

3.1. – La Corte d’appello ha ritenuto trattarsi di una consegna obbligatoria ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. v), in quanto la richiesta contenuta nel mandato d’arresto europeo faceva riferimento al reato di truffa, ma ha omesso ogni valutazione in ordine alla fattispecie concreta.

Da quanto contenuto nella documentazione trasmessa dall’autorità richiedente risulta che C. avrebbe pagato la merce acquistata con un assegno privo di autorizzazione e provvista, condotta che nel nostro ordinamento potrebbe configurare, in assenza di artifici e raggiri, il semplice illecito amministrativo previsto dalla L. n. 386 del 1990, artt. 1 e 2, come modificati dalla L. n. 507 del 1999, con la conseguenza che, dovendo escludersi la ipotizzabilità della truffa richiamata dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. v), avrebbe dovuto essere rifiutata la consegna, in mancanza del presupposto della doppia punibilità richiesto dalla citata legge, art. 7 (in questa senso, Sez. 6, 10.12.2007, n. 46845, Pano).

Le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che l’autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve verificare che il mandato di arresto europeo sia fondato su un compendio indiziario che l’autorità emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto- reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna, e in questo accertamento deve riferirsi sia al contenuto intrinseco del mandato che agli elementi raccolti in sede investigativa (Sez. un., 30 gennaio 2007, n. 4614, Ramoci).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha del tutto omesso ogni esame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi per il reato di truffa, limitandosi a recepire la richiesta di consegna sul presupposto che si trattasse di una ipotesi di consegna obbligatoria, senza neppure accertare se la condotta dell’imputato potesse avere rilievo esclusivamente sul piano dell’illecito amministrativo.

3-2. – Inoltre, i primi giudici non hanno preso in considerazione neppure quanto prodotto dalla difesa del ricorrente circa l’avvenuto risarcimento del danno da parte del C. in favore della parte offesa e le conseguenze che tale condotta può avere nell’ordinamento tedesco, sia in ordine alla procedibilità dell’azione penale sia in relazione al trattamento sanzionatorio.

3.3. – Infine, sebbene non dedotto, deve segnalarsi un ulteriore vizio della pronuncia in esame, che ha disposto la consegna di un cittadino italiano, senza prevedere la condizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c).

4- – Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno per nuovo giudizio sulla richiesta di consegna, che tenga conto di quanto sopra indicato in ordine al requisito della doppia punibilità e che, inoltre, prenda in esame la documentazione relativa all’avvenuto risarcimento dei danni prodotta dalla difesa.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno per nuovo giudizio.

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