T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 08-04-2011, n. 937 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, già docente ordinario di anatomia patologica presso l’Università di Pavia a far data dall’1 novembre 1990, in esecuzione di protocollo d’intesa sottoscritto da quest’ultima e dalla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo il 3 novembre 1997, è stato convenzionato per lo svolgimento di attività didattica e assistenziale presso il Servizio di anatomia patologica con decorrenza 1 dicembre 1997; peraltro, in violazione del principio di corrispondenza funzionale fra status universitario e funzioni assistenziali, non è stato inquadrato nelle funzioni di Dirigente di II livello.

Con ricorso iscritto al n. 3023/2002, il Prof. B., ha lamentato il mancato riconoscimento del dovuto inquadramento con contestuale richiesta di risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti in conseguenza della condotta dell’Istituto ospedaliero.

All’esito di una fitta corrispondenza intercorsa fra l’Ente universitario e l’Ente Ospedaliero, promossa dal primo per pervenire ad una soluzione stragiudiziale della vicenda, l’Istituto San Matteo, con nota n. 3444 del 15 dicembre 2005, ha posto fine al rapporto convenzionale in essere con il ricorrente, rappresentando che la "posizione dirigenziale ospedaliera di ex I livello, non può essere mantenuta in quanto la posizione universitaria conferita all’interessato non trova possibilità di riconoscimento presso queste Strutture, per mancanza delle necessarie presupposte condizioni, nelle corrispondenti funzioni ospedaliere di ex II livello".

Il giudizio n. 3023/2002, nel frattempo, si è concluso con sentenza di accoglimento di questo Tribunale n. 144 del 14 dicembre 2006.

Detta sentenza è stata impugnata e sospesa dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3051 del 20 giugno 2006.

Il Prof. B., con il presente ricorso, ha censurato nuovamente il comportamento omissivo dell’Università ed il mancato conferimento delle funzioni assistenziali, deducendo:

1. la violazione dell’obbligo incombente sulla resistente Università di assicurare al ricorrente le funzioni assistenziali ed il relativo trattamento economico in applicazione della convenzione sottoscritta nel 1997;

2. l’assenza di iniziative a tutela del ricorrente a fronte della revoca del rapporto assistenziale subita per iniziativa della Fondazione San Matteo, nonché l’illegittimità della revoca dell’incarico presso l’Ospedale civile di Voghera determinata, a dire del ricorrente, quale ritorsione per aver proposto impugnazione.

Il ricorso è infondato.

Quanto alla dedotta inerzia dell’Università, la censura é invero smentita dalla documentazione prodotta dalla resistente dalla quale si rilevano le numerose iniziative dell’Ente universitario, poste in essere in epoca successiva alla sentenza n. 144/2006, per addivenire al soddisfacimento delle aspettative del ricorrente.

Con nota dell’8 novembre 2006, l’Università si era, infatti, attivata presso l’azienda Servizi alla Persona di Pavia per verificare la possibilità di procedere al convenzionamento del ricorrente, ottenendo unicamente un impegno in relazione ad un progetto di collaborazione scientifica fra l’Azienda, la Fondazione Mondino e la Regione Lombardia, che peraltro, non perveniva a realizzazione.

Con nota del 1 febbraio 2008, inoltrata al Commissario Straordinario dell’IRCCS Fondazione San Matteo su sollecitazione del ricorrente, l’Università ha chiesto per il Prof. B., nel frattempo nominato Direttore della Sezione di Anatomia Patologica, il ripristino del rapporto convenzionale precedentemente risolto con attribuzione della "posizione assistenziale corrispondente al proprio status universitario" (richiesta rimasta senza esito nonostante il sollecito del 19 marzo 2008).

E’ seguita una proposta al ricorrente da parte dell’Università tesa a verificare il suo eventuale interesse ad essere inserito in un progetto di collaborazione con la Fondazione IRCCS Casimiro Mondino, in relazione al quale l’interessato esprimeva riserve.

Con nota del 27 luglio 2009, l’Università, avuta conoscenza dell’intervenuto collocamento a riposo del Dirigente della Struttura Complessa di Anatomia Patologica, e della conseguente vacanza della relativa posizione, ha indirizzato alla Fondazione San Matteo una nuova richiesta affinché procedesse al convenzionamento del ricorrente.

La Fondazione, con nota del 31 luglio 2009, ha respinto l’istanza sul presupposto che il Prof. B., prossimo alla quiescenza, non avrebbe potuto garantire continuità nella conduzione della struttura.

Con nota del 17 settembre 2009, l’Università ha nuovamente rappresentato la necessità di convenzionare il Prof. B. indicandolo come l’unico docente ordinario di ruolo al quale fosse possibile attribuire la posizione dirigenziale vacante e, preso atto dell’indisponibilità della Fondazione, ha attivato la procedura arbitrale prevista dall’art. 25 del vigente accordo con la Fondazione, che si è conclusa con lodo del 23 giugno 2010, sfavorevole al ricorrente.

Da quanto esposto emerge conclusivamente che il mancato conferimento delle funzioni assistenziali al Prof. B. non può essere imputato al comportamento inerte della resistente Università che ha posto in essere ogni utile iniziativa volta al conseguimento del convenzionamento, peraltro non realizzatosi in dipendenza della persistente resistenza da parte della Fondazione San Matteo (estranea al presente giudizio).

In assenza, pertanto, di un potere unilaterale di provvedere nel senso auspicato dal ricorrente, alcuna responsabilità può essere attribuita a carico all’Università in relazione al mancato conferimento al ricorrente delle funzioni assistenziali.

Allo stesso modo alcuna responsabilità si configura in relazione alla richiamata risoluzione del rapporto con la Fondazione intervenuta nel gennaio 2006, peraltro non impugnata dal ricorrente, trattandosi di determinazione assunta da altro Ente.

Per le medesime ragioni l’Università è dunque esente da responsabilità anche in relazione alla disposta interruzione dell’attività prestata dal Prof. B. presso l’Ospedale civile di Voghera, trattandosi di attività derivante dal suo rapporto con la Fondazione San Matteo, oggetto di successiva risoluzione.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in virtù della peculiarità della vicenda, giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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