Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-04-2011) 13-04-2011, n. 15029 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Venezia ha respinto la richiesta di riesame avanzata da D.P., intesa ad ottenere la revoca della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei suoi confronti in ordine al reato di tentato furto aggravato.

2. Ricorre per cassazione l’indagato deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Si ritiene che non siano stati evidenziati sufficienti indizi afferenti alla partecipazione al reato, non essendo significativi in tal senso gli appuntamenti osservati e le conversazioni intercettate, poichè essi non coinvolgono la persona del ricorrente neppure indirettamente. In realtà il coinvolgimento è stato semplicemente dedotto alla luce della partecipazione ad un diverso episodio di tentato furto ai danni di un supermercato, ritenuto connotato da analoghe modalità, che però non sono in realtà originali ma tipiche di reati del genere.

Si lamenta altresì che il Tribunale ha ravvisato l’esistenza di pericolo di recidiva solo alla luce della gravita e delle modalità del fatto, ritenute altamente professionali, mentre è al contrario emerso che si tratta di persone di poca competenza, come dimostrato dall’insuccesso.

Si deduce, infine, che erroneamente si è ritenuta la necessità di disporre la più severa misura cautelare, trascurando di considerare il tempo trascorso e soprattutto la verificata efficacia cautelare della meno afflittiva misura dell’obbligo di dimora originariamente disposta dal giudice in relazione ad altro episodio di tentato furto.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata ricostruisce i tratti salienti della vicenda illecita rimarcando che le indagini si sono avvalse di apparati di rilevamento GPS e di intercettazioni ambientali all’interno delle auto a bordo delle quali si trovavano gli autori del tentativo di furto. Sulla base di tali strumenti è stato possibile appurare che l’auto dell’indagato e quella di un complice giungevano insieme nei pressi dell’abitazione di un terzo indagato che veniva preso a bordo. Le due auto si dirigevano nei pressi di un supermercato con attrezzature occorrenti per forzare la cassa continua. L’avvicinamento al locale avveniva con univoci atti prodromici, che tuttavia non venivano portati a compimento solo a seguito dell’allarme destato dalla constatata presenza di forze dell’ordine. L’ordinanza da conto di conversazioni ambientali di indubbio significato che vengono anche parzialmente riportate. Si rimarca che i protagonisti della vicenda illecita erano in contatto tra loro tramite apparati radio con i quali si sintonizzavano pure sulle frequenze dei Carabinieri. Tramite tale apparato venivano date anche indicazioni a distanza all’auto del ricorrente. Tale ricostruzione veniva confermata dal servizio di osservazione, dal quale emergevano numerosi giri dell’auto dell’indagato nelle immediate adiacenze del supermercato, nonchè contatti con l’altra auto utilizzata dai complici. Le dette auto si allontanavano insieme dei luoghi del reato tenendosi sempre in contatto via radio e le persone rientravano nelle abitazioni. Il Tribunale pone infine in luce che personale di vigilanza del supermercato nello stesso frangente temporale aveva osservato un anomalo spegnimento delle luci e notato che alcuni carrelli erano stati opportunamente sistemati in modo da formare una barriera lungo la strada. L’univoco significato di tale emergenze è confermato da una conversazione che commenta con linguaggio esplicito l’andamento del tentativo di furto; in un contesto in cui le auto in questione procedevano in contatto radio. Non si dubita, infine, che alla luce di tale complessa condotta si configuri un tentativo punibile.

Come si vede, si è in presenza ampia motivazione fondata su diverse, significative e coerenti acquisizioni probatorie che, contrariamente a quanto dedotto, mette dettagliatamente in luce il concreto coinvolgimento del ricorrente. Nè l’argomentazione fa alcun riferimento, a fini probatori, ad altri consimili reati. In conclusione, si è in presenza di argomentazione immune da censure logiche e quindi non sindacabile nella presente sede di legittimità.

Quanto alle esigenze cautelari, si considera che l’indagato è stato colpito, nell’ottobre 2010 da ordinanza cautelare per la partecipazione ad un’associazione illecita finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. Si rimarca altresì il carattere professionale dell’attività posta in essere, evidenziato dalla utilizzazione anche di radio ricetrasmittenti sintonizzate sulle lunghezze d’onda delle forze dell’ordine. Ancora, significativamente, l’imputato era stato arrestato in flagranza alcuni giorni prima per altro reato connotato da analoghe modalità.

Si da infine conto che si è in presenza di recidivo reiterato specifico infraquinquennale. Si conclude che la prognosi, quanto al pericolo di recidiva, è sfavorevole, sicchè appare necessaria la custodia in carcere essendovi evidente necessità di un penetrante, intenso controllo che non potrebbe essere assicurato da altre misure.

Anche tale valutazione è riccamente argomentata sia con riguardo alla gravita dei fatti sia in riferimento alla personalità dell’imputato, desunta dalle precedenti condanne e dal coinvolgimento assai recente in ulteriori analoghi episodi. Anche qui dunque si è in presenza di motivazione conforme ai principi, immune da vizi logici e non sindacabile nella presente sede di legittimità.

Il gravame è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.

Si provveda ex art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *