Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-07-2011, n. 14758 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- A.J.I. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi illustrati con memoria -contro il decreto in data 3.4.2009 con il quale il Giudice di pace di Caserta ha respinto l’opposizione contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Caserta.

Non ha svolto difese la Prefettura intimata.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008art. 6, comma 1, art. 7, comma 1, art. 10 e art. 20, comma 1, 2 e 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 1 e artt. 5, 13, comma 2, lett. a) e comma 4 e art. 13 bis; D.P.R. n. 303 del 2004, art. 2, comma 1, e art. 10 Cost..

Deduce che non le è stato consentito di presentare domanda di protezione internazionale.

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13, e 13 bis e succ. modd.; L. n. 689 del 1981, art. 23, artt. 737 e 738 c.p.c.;

artt. 6 e 13 CEDU e artt. 24 e 111 Cost..

Lamenta che non sia stata ammessa la prova orale nè disposta d’ufficio la prova della circostanza di essere stata espulsa mentre era in attesa di presentare domanda di protezione internazionale.

3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. perchè non sono stati formulati i prescritti quesiti di diritto in relazione alle censure dedotte.

Nulla va disposto in ordine alle spese per l’assenza di attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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