T.A.R. Marche Ancona Sez. I, Sent., 08-04-2011, n. 239 Decisione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Sig. A. ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità "accidente cerebrovascolare – cardiopatia ischemica ipoglicemica reattiva".

Sottoposto a visita medica collegiale da parte della Commissione Medico Ospedaliera (C.M.O.) – Infermeria Autonoma M.M. "M. d’oro V.M. Raffaele Paolucci" di Ancona, era stato giudicato non idoneo alle mansioni svolte, idoneo ad attività lavorativa compatibile con il suo attuale stato di salute, per infermità riconosciuta SI dipendente da causa di servizio, giusta verbale n. 83 del 29.1.2001; la C.M.O. aveva inoltre ritenuto l’infermità ascrivibile alla ottava delle categorie contemplate dal D.P.R. 20 aprile 1994 n. 349 ed ai fini della concessione dell’equo indennizzo nel limite "massimo" nella misura prevista dalle tabelle annesse al D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

L’Azienda U.S.L. n. 4 di Senigallia, dopo aver preso atto, con provvedimento 21.5.2001 n. 80, del giudizio espresso dalla C.M.O., trasmetteva la pratica al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S.), allo scopo di ottenere il parere necessario per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sopra specificata, e preliminare alla liquidazione dell’equo indennizzo ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

Il C.V.C.S., con parere espresso nell’adunanza n. 369 del 23.11.2004, riteneva, tuttavia, che l’infermità "sfumato disturbo dell’attenzione in esiti di pregresso ictus cerebri con esito malacico – frontale dx sottocorticale" non poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma di danno cerebrale, su base vascolare ad insorgenza improvvisa, legata a predisposizione costituzionale del soggetto per ostruzione acuta di un’arteria del circolo cerebrale su base aterosclerotica, embolica o funzionale, sull’insorgenza e decorso della quale gli eventi del servizio prestato, così come descritto agli atti, non possono assurgere a valore di causa o concausa efficiente e determinante.

Con i ricorsi in epigrafe venivano quindi impugnati:

– il verbale della C.M.O. di Ancona n. 83 del 29.1.2001, nella parte in cui riteneva l’infermità riscontrata ad esso ricorrente ascrivibile alla ottava delle categorie contemplate dal D.P.R. 20 aprile 1994 n. 349 ed ai fini della concessione dell’equo indennizzo nel limite "massimo" nella misura prevista dalle tabelle annesse al D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (ricorso n. 587 del 2001);

– il provvedimento 21.5.2001 n. 80 con cui il Dirigente dell’Unità Operativa gestione personale dipendente dell’Azienda U.S.L. n. 4 di Senigallia ha preso atto del predetto verbale della C.M.O. di Ancona (ricorso n. 901 del 2001);

– la determina 29.12.2004 n. 403 con cui il Dirigente dell’Unità Operativa gestione personale dipendente della Zona Territoriale n. 4 di Senigallia dell’ASUR ha preso atto del parere espresso dal C.V.C.S. nell’adunanza n. 369 del 23.11.2004 (ricorso n. 241/2005).

I gravami si rivolgo, altresì, contro gli atti presupposti e connessi del procedimento amministrativo.

Al riguardo vengono dedotte censure di l’illegittimità per violazione di legge e di eccesso di potere sotto molteplici profili.

Si è costituita in giudizio, tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato, la Commissione Medico Ospedaliera – Infermeria Autonoma M.M. "M. d’oro V.M. Raffaele Paolucci" di Ancona, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso n. 587 del 2001, in quanto rivolto nei confronti di un atto infraprocedimentale, deducendone nel merito la infondatezza, concludendo per la reiezione.

Con ordinanza 30/03/2009 n. 22, questo Tribunale disponeva la riunione dei tre ricorsi in epigrafe ai fini della decisione con unica sentenza, stanti le evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

Con la stessa ordinanza veniva disposta una verificazione, ai sensi dell’art. 26 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, onde accertare se l’infermità da cui è affetto il sig. P. A. è dipendente da causa di servizio ed a quale categoria la stessa è ascrivibile.

Allo scopo veniva incaricato il Direttore dell’Istituto di Medicina Legale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia, con possibilità di delegare altro soggetto, fissando contestualmente le modalità procedurali per l’espletamento della stessa.

Il verificatore depositava la sua relazione in data 8.11.2010.

All’udienza del 24.3.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

1. Il Collegio ritiene essere irrilevante l’eccezione preliminare dedotta dalla Commissione Medico Ospedaliera relativamente al ricorso n. 587/2001, poiché il ricorrente, con l’impugnazione degli atti successivi del procedimento (ricc. 901/2001 e 241/2005), ha instaurato una controversia sull’intera vicenda e, sostanzialmente, sul rapporto controverso, gravando tutti gli atti lesivi, sia quelli diretti di conclusione della procedura, sia quelli indiretti di accertamento istruttorio con carattere vincolante.

2. Il verificatore ha svolto il suo incarico osservando le prescrizioni impartite da questo Tribunale, giungendo alle seguenti conclusioni:

"….. nel caso di specie le particolari ripercussioni psicofisiche subite dal sig. A. a seguito delle mansioni prestate, hanno svolto un ruolo causale o quantomeno concausale efficiente e preponderante tra il lavoro di infermiere e la patologia "accidente cerebrovascolare – cardiopatia ischemica ipoglicemica reattiva".

Affrontando il problema valutativo, dagli accertamenti effettuati emerge che l’infermità è ascrivibile alla ottava categoria del D.P.R. 20/04/94 n. 349 ed ai fini della concessione dell’equo indennizzo nel limite "massimo" nella misura prevista dalle tabelle annesse al D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, concordemente con quanto valutato dal CMO di Ancona in data 29.01.2001 verbale n. 83".

3. In punto di diritto il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in relazione alla natura discrezionale del parere degli organi tecnici dell’Amministrazione competenti per gli accertamenti in esame, il giudice amministrativo, pur incontrando i limiti oggettivi dell’opinabilità e relatività di ogni valutazione scientifica, nonché dell’impossibilità per il giudice di sostituirsi all’Amministrazione (in quanto il potere di sostituzione è proprio soltanto della giurisdizione di merito), non è tenuto a limitare il proprio apprezzamento ad un esame estrinseco della valutazione discrezionale, secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell’istruttoria, dovendo invece estendere l’oggetto del giudizio alla esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile.

In tale ottica, ed in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello comunitario (quale principio imposto anche dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, promossa dal Consiglio d’Europa nel 1950), se è vero che il Giudice non può sostituire all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione il proprio apprezzamento, è anche vero che il medesimo Giudice non può esimersi dal valutare, anche avvalendosi di idonea consulenza tecnica, l’eventuale erroneità della valutazione amministrativa, ove tale erroneità sia accertabile in concreto; soprattutto ove debba esercitarsi una discrezionalità tecnica, in rapporto alla quale l’esercizio del potere richiede non una scelta di opportunità, ma l’esatta valutazione di un fatto secondo i criteri di una determinata scienza o tecnica (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18.12.2009 n. 8399; 13.10.2003 n. 6201; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 25.5.2010, n. 2137)

4. Il Collegio, pur nella propria obiettiva incapacità ad entrare nel merito delle varie tesi scientifiche, rileva che il verificatore ha svolto una diffusa analisi riguardante la correlazione lavorostress ed insorgenza di eventi cardiocircolatori, ritenuta, dallo stesso verificatore, "d’assoluto rilievo e del tutto pertinente alla finalità della presente indagine" (cfr. pagg. 8 ss. Relazione in atti), e che lo ha condotto alla seguente considerazione "…. risulta scientificamente possibile ed anzi fortemente probabile che il Sig. A. sia andato incontro ad un’ischemia cerebrale a seguito dell’azione patologia esplicata dal servizio svolto", rassegnando poi le conclusioni riportate nel precedente punto 2.

Tale esame correlazionale non risulta invece essere presente nel parere espresso dal CVCS n. 369/2004 del 23.11.2004, rendendolo quindi insufficiente per sostenere il disconoscimento del rapporto causale tra infermità e causa di servizio, stante l’omessa valutazione di un profilo affatto rilevante e caratterizzante il caso specifico.

Sotto tale profilo il ricorso è pertanto fondato e va accolto.

5. Per quanto concerne il profilo quantitativo, il Collegio non intravede elementi per discostarsi dalle conclusioni concordemente raggiunte dalla CMO di Ancona (prima) e dal verificatore (poi).

Di conseguenza l’infermità va ascritta alla ottava categoria del D.P.R. 20/04/94 n. 349 ed ai fini della concessione dell’equo indennizzo nel limite "massimo" nella misura prevista dalle tabelle annesse al D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

Di conseguenza va disattesa la corrispondente istanza di riconoscimento di una diversa categoria.

6. L’obiettiva difficoltà della controversia in esame, unitamente alla parziale fondatezza delle istanze del ricorrente, costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

7. Gli oneri di verificazione vengono definitivamente liquidati nella misura complessiva di Euro 400 (quattrocento), oltre ad IVA e CPA se ed in quanto dovute. Detto importo viene determinato applicando una maggiorazione, ex art. 52 comma 1 DPR n. 115/02, del 37,56% all’importo massimo di cui all’art. 21 del DM 30.5.2002 in ragione della complessità e dell’importanza dell’incarico. Detti oneri sono posti a carico dell’Azienda ASL n. 4 ovvero dell’Amministrazione ad essa subentrata.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti indicati in epigrafe, accoglie gli stessi e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Liquida, in via definitiva, gli oneri di verificazione come indicato in motivazione.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e al soggetto incaricato della verificazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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