Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-03-2011) 13-04-2011, n. 15003

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova, ha affermato la responsabilità di S.L. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S..

2. Ricorre per cassazione l’imputato lamentando che senza ragione è stata respinta la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento volta a dimostrare che egli si era posto alla guida senza avere ingerito alcuna bevanda alcolica.

Si censura altresì la motivazione, non essendo state adeguatamente vagliate le tesi prospettate dalla difesa, e non essendo stati ponderati nel loro complesso gli indizi a carico.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La pronunzia impugnata, nel richiamare la prima sentenza, rileva da un lato l’esistenza di dati sintomatici altamente significativi; e dall’altro l’esito concordante degli esami alcolimetrici. Si rileva, infine, che la tesi difensiva secondo cui l’imputato sarebbe astemio è contrastata clamorosamente dal certificato penale dal quale risultano ben quattro condanne per illeciti analoghi.

Si è con tutta evidenza in presenza di argomentazione immune da vizi logico-giuridici, fondata su acquisizioni probatorie altamente significative e tra loro coerenti; che rendono pienamente giustificata la implicita reiezione di qualsiasi istanza di rinnovazione parziale delle dibattimento.

Il gravame è quindi inammissibile.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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