Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-03-2011) 13-04-2011, n. 14982

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 4.6.2010 la Corte d’Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile ex art. 634 c.p.p., comma 1 la richiesta di revisione della sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria del 22.6.2005 divenuta irrevocabile il 22.5.2007 che aveva dichiarato con riguardo al reato di truffa non doversi procedere nei confronti di B.D. per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, lo aveva invece condannato con riguardo al reato di estorsione, teleologicamente connesso al primo. Riteneva che il novum probatorio (perizia di parte sui rapporti dare/avere intercorsi fra il condannato e la parte offesa, ricostruiti su nuova documentazione, esame di due dipendenti del Banco di Roma, escussi dalla difesa) sarebbe irrilevante in rapporto al reato di estorsione.

Ricorre per Cassazione il difensore del B. deducendo che l’ordinanza impugnata è incorsa in violazione di legge e vizio della motivazione. Sottolinea il ricorrente come le prove nuove erano finalizzate a dimostrare l’insussistenza del presupposto sul quale era fondata la condanna di estorsione , cioè la usurarietà degli interessi praticati dal B. nei confronti del M..

Il ricorso, conformemente alle conclusioni del P.G., va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Invero il mezzo straordinario della revisione è esperibile esclusivamente, per espressa volontà del legislatore, nei confronti di sentenze o decreti penali di condanna, con la conseguente esclusione di sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere. Il principio di tassatività impone di escludere, pertanto, che siano assoggettabili a revisione le sentenze, come quella in esame, di applicazione della prescrizione comportante estinzione del reato. Le prove richieste nessuna incidenza hanno in ordine al reato di estorsione rispetto al quale è intervenuta condanna irrevocabile.

Alla dichiarazione di inammissibilità deve conseguire la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al pagamento della sanzione civile ex art. 616 c.p.p. nella misura fissata nel dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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