Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-06-2010) 07-07-2010, n. 25979 CASSAZIONE PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Biella nei confronti di T.R. e C.S. in ordine al reato di cui agli artt. 113 e 387 c.p., come a ciascuno ascritto in rubrica, dai predetti appellata, riduceva da mesi quattro di reclusione alla multa di Euro 300,00 ciascuno la pena inflitta in primo grado, confermando nel resto.

Si contestava ai predetti, quali agenti di polizia penitenziaria, con funzioni il secondo di caposcorta, incaricati della traduzione dal carcere di (OMISSIS) e all’Ospedale cittadino del detenuto M. M., contravvenendo ai doveri di ufficio e in particolare violando le disposizioni di cui al D.P.R. n. 82 del 1999, art. 24 per colpa, consistita nel lasciare da solo il detenuto all’interno del locale a piano terra, adibito a servizi igienici del nosocomio, ne cagionavano l’evasione, attuata mediante la fuga attraverso la finestra ivi esistente.

Contro tale decisione ricorrono gli imputati a mezzo del comune difensore e nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento ne denunciano l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, censurando l’errore, in cui erano incorsi i giudici del merito, che da un lato avevano stigmatizzato l’inadeguatezza organizzativa e operativa del servizio e dall’altro avevano incongruamente ravvisato la condotta negligente degli agenti, quasi a voler addossare a costoro la denunciata carenza, dimenticando che gli agenti in ogni caso sono tenuti al rispetto della dignità del cautelato ai sensi dell’art. 24, D.P.R. cit. e alla tutela del medesimo dalla curiosità del pubblico e da ogni sorta di pubblicità ai sensi dell’art. 42 Ord.Pen.. Ad avviso della difesa non si era tenuto conto che altre erano le responsabilità da individuare e che in ogni caso non vi era prova che gli imputati fossero consapevoli della pericolosità del detenuto, che oltre tutto nella circostanza versava in pessime condizioni di salute, che non lasciavano affatto prevedere la condotta – criminosa successivamente posta in essere.

Osserva il collegio che i ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi difettano di specificità e sono soltanto apparenti. Essi non assolvono alla funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza impugnata, ma si risolvono in una mera prospettazione di un diverso inquadramento giuridico dei fatti, per di più senza alcun collegamento concreto con i passaggi motivazionali della decisione, che giustifica adeguatamente e diffusamente la conferma del giudizio di colpevolezza in coerenza con le acquisite emergenze processuali ed in linea con la giurisprudenza di legittimità, formatasi in materia, a mente della quale, ad integrare l’ipotesi criminosa contestata è necessario che sussista e sia all’evidenza riconoscibile un nesso di causalità tra l’evento e il fatto addebitato all’agente (Cass. 17/11/1950 Pagnotta GP, 51, 2^, 387).

Nella fattispecie in esame, i giudici del merito hanno ampiamente dimostrato come l’evasione fu resa possibile dalla mancata osservanza di norme regolamentari nel servizio da parte degli agenti, e come non potesse considerarsi la risultante di un complesso di fatti accidentali in coincidenza con il subdolo atteggiamento dell’evaso, tale da superare ogni normale previsione.

Non ha mancato poi il giudice del gravame di fornire risposta esaustiva a tutte le censure, formulate nei motivi di gravame, speculari a quelle poste a sostegno dei ricorsi, sicchè ben può dirsi che i ricorsi non soddisfano i requisiti previsti a pena di inammissibilità dall’art. 581 c.p.p..

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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