Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-03-2011) 13-04-2011, n. 14970

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 27.9.2010 la Corte d’Appello di Napoli, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione, in riforma della sentenza 25.2.2008 del GUP presso il Tribunale di Napoli resa nei confronti di R.R. e S.P., esclusa l’aggravante di cui all’art. 112 c.p., rideterminava la pena in anni 7 di recl. ed Euro 900,00 di multa ciascuno, confermando nel resto.

La Corte Territoriale, preso atto che la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 30.1.2009 con rinvio limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche per il R., su cui il giudice di appello doveva esprimere adeguata motivazione in caso di diniego, e di determinazione della pena per entrambi i ricorrenti in relazione alla eliminazione della aggravante di cui all’art. 112 c.p., escludeva l’aggravante in argomento, negava le circostanze attenuanti generiche al R. indicando come elementi ostativi: la gravità della condotta, l’entità della somma estorta, la protrazione della stessa per lungo tempo, le modalità camorristiche ed il fine perseguito dal R..

Ricorrono per Cassazione i difensori degli imputati.

In particolare il difensore di R.R. deduce che la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 62 bis e 133 c.p..

Il difensore di S.P. deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all’art. 56 c.p., e in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Deve preliminarmente affermarsi che la norma di cui all’art. 624 c.p.p. – che prevede che se l’annullamento con rinvio non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza questa ha autorità di giudicato nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata – fa riferimento a qualsiasi statuizione avente un’autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d’imputazione, ma anche a quelle che, nell’ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame. Anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benchè non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l’ampiezza del relativo contenuto.

Ne consegue che quando l’annullamento, come nel caso in esame, non riguarda l’affermazione di responsabilità, tale statuizione assume autorità di cosa giudicata. Non può dubitarsi, quindi, che in tale caso (che è quello che si configura nel processo in esame) si sia in presenza di una pronunzia d’appello irrevocabile nel suo nucleo centrale che riguarda l’imputazione del fatto e la sua qualificazione giuridica. Da ciò consegue la manifesta infondatezza del ricorso avanzato da S.P. che censura circostanze coperte da giudicato perchè non oggetto di annullamento da parte di questa Suprema Corte.

Manifestamente infondato è il ricorso presentato dal R. – violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello congruamente argomentato, senza peraltro trascurare di confutare le deduzioni difensive, circa l’assenza di qualsiasi elemento favorevole per il riconoscimento del beneficio. L’imputato non può dolersi della mancata motivazione in ordine alla fissazione della pena quando, come nel caso di specie, il giudice ha indicati in sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p..

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ciascuno e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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