Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-03-2011) 13-04-2011, n. 14967

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 23.6.2010 la Corte d’Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania che, in data 28.11.2002, aveva condannato, alle pene ritenute di giustizia S. G. per ricettazione di un ciclomotore, risultato provento di furto.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa:

1. in travisamento della prova per mancanza di prova in ordine all’esistenza del reato presupposto.

2. violazione di legge per mancanza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione. Sottolinea il ricorrente come il ciclomotore non fosse nella disponibilità dell’imputato.

3. violazione di legge con riguardo agli artt. 157 e 158 c.p..

Sottolinea il ricorrente come unico dato temporale certo è la data del reato presupposto, (OMISSIS), epoca in cui secondo "il favor rei" deve essere collocata l’epoca della ricettazione.

Rileva preliminarmente il collegio che il reato per cui è intervenuta condanna è estinto per prescrizione; deve quindi procedersi alla relativa declaratoria, non sussistendo, alla luce di quanto rilevato dai giudici di merito in ordine all’affermazione di responsabilità, gli estremi per un immediato proscioglimento interamente liberatorio. Ed invero la contestazione non indica, nè le sentenze di merito hanno accertato, la data esatta della commissione del reato, genericamente riportata nel capo di imputazione come "anteriore e prossima al 4.7.1995"; unico dato temporale certo è dunque la data di commissione del delitto presupposto, 27 marzo 1979, nell’immediatezza della quale pertanto, in applicazione del principio generale del favor rei, deve essere collocata l’epoca della ricettazione. E’ infatti affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità che "l’onere di provare con precisione l’epoca del fatto non grava sull’imputato, bensì sull’accusa, sicchè in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, per il principio del favor rei va dichiarata l’estinzione del reato per compiuta prescrizione" (sez. 6A, 3.5.1993, Bambini, rv. 193597; conf. mass. uff. nn. 209500, 211930, 211962).

Poichè il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si perfeziona allorchè l’agente riceva le cose di illecita provenienza, a nulla rilevando il momento in cui esse vengano rinvenute in suo possesso o ne sia accertata la detenzione (sez. 2A, 23.1.1997, Mazza, rv. 207124; sez. 1A, 12.6.1997, confl., in proc. Sivari, rv 208400) il reato contestato allo S., accertato il (OMISSIS) ma commesso in data anteriore e sconosciuta da collocarsi tuttavia per quanto appena detto nell’immediata prossimità del 27 marzo 1979, deve essere dichiarato estinto per prescrizione.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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