T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 08-04-2011, n. 327 Energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone la ricorrente, azienda impegnata nel settore delle iniziative volte allo sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili, di aver intrapreso la realizzazione di un parco eolico nel territorio del Comune di Carbonia.

All’uopo stipulava un contratto di cessione del diritto di superficie, riferito ad un trentennio, per il terreno censito a NCT fg. 4 mappali 19, 299 e 302, con il sig. G.F., anch’egli parte ricorrente, comproprietario dell’area in questione unitamente alla sorella L.C.F..

Presentava quindi, in data 11.12.2007, al Comune di Carbonia, il progetto preliminare per la realizzazione di una centrale eolica sul predetto terreno allo scopo di ottenere un parere di fattibilità sul progetto.

L’ufficio tecnico comunale esprimeva parere favorevole sul progetto. Successivamente faceva altrettanto la Giunta comunale con deliberazione del 7 febbraio 2008.

La Q. provvedeva quindi a depositare in data 7.8.2009, presso il Comune di Carbonia, con pratica assunta al protocollo al n. 24308, il progetto definitivo della centrale eolica, la relazione paesaggistica e lo studio di impatto ambientale.

Si apprestava, quindi, a formalizzare presso la Regione Sardegna il deposito di tutti gli elaborati occorrenti per l’ottenimento della VIA, ma nel frattempo, perveniva la notizia dell’approvazione delle delibere della Giunta Regionale citate in epigrafe.

Avverso gli atti sopra citati insorgono, quindi, i ricorrenti deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:

1) violazione del principio di legalità, violazione dell’art. 27 dello Statuto speciale della Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 28 febbraio 1948;

2) eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca dell’atto e sua concreta violazione della normativa nazionale ed europea che pur si richiama e si afferma di voler rispettare, contraddittorietà tra atti emanati nella stessa data;

3) violazione dell’art. 117 della Costituzione, anche per mancato rispetto dei vincoli derivanti, ai sensi del comma 1, dall’ordinamento comunitario, violazione dell’art. 41 della Costituzione, violazione della direttiva n. 2001/77/CE e del d.lgs. 387 del 2003 di recepimento della stessa;

4) violazione dell’art. 117 comma 1 della Costituzione per mancato rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario con riferimento alle direttive 96/92/CE e 2003/54/CE sulla liberalizzazione del mercato elettrico e del divieto di costituire diritti speciali ed esclusivi che comportino abuso di posizione dominante, ai sensi dell’art. 86 n. 1 e 82 del Trattato CE, nonché con riferimento al d.lgs. 16.03.1999, n. 79 e alla L. 23.08.2004 n. 239 di riordino del settore energetico;

5) violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di quelli comunitari di trasparenza, concorrenza e non discriminazione in materia di concessioni amministrative.

Concludono per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Si è costituita la Regione Sardegna contestando puntualmente le argomentazioni dei ricorrenti e chiedendo il rigetto del ricorso.

Si è costituito altresì il Comune di Carbonia chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 24.09.2010 i ricorrenti hanno depositato atto di motivi aggiunti per l’annullamento della delibera della Giunta regionale n. 25/40 del 1 luglio 2010.

In data 10.12.2010 la Regione ha depositato memoria difensiva.

Il Comune di Carbonia ha depositato memoria in data 11.12.2010.

Altra memoria è stata presentata dalla difesa dei ricorrenti in data 22.12.2010.

Alla udienza pubblica del 12.01.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

I. Viene all’esame del Collegio la controversia proposta da Q. s.r.l. e da Fenu Giuseppe per l’annullamento:

con il ricorso introduttivo

a) della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, n. 10/3 del 12.03.2010, recante "Applicazione della L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 3 in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto di indirizzo e linee guida", nonché degli allegati a tale delibera e precisamente All. 10/3; all. A1 10/3; all. A2 10/3 e all. A3 10/3;

b) con i motivi aggiunti

della deliberazione della Giunta regionale n. 25/40 del 1 luglio 2010.

II. Deve anzitutto essere esaminata l’eccezione preliminare proposta dalla difesa regionale, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse attuale all’impugnazione, in mancanza di un atto applicativo nei confronti dei ricorrenti.

L’eccezione è infondata.

La delibera 10/3 e poi la delibera 25/40 sono difatti immediatamente lesive per i ricorrenti che hanno intrapreso l’iniziativa volta alla realizzazione di un parco Eolico in Comune di Carbonia e sono ad un punto molto avanzato del procedimento, difatti:

1) la Q. ha stipulato un contratto di cessione del diritto di superficie, riferito ad un trentennio, per il terreno censito a NCT fg. 4 mappali 19, 299 e 302, con il sig. G.F., anch’egli parte ricorrente, comproprietario dell’area in questione unitamente alla sorella L.C.F.;

2) la stessa Q. ha presentato, in data 11.12.2007, al Comune di Carbonia, il progetto preliminare per la realizzazione di una centrale eolica sul predetto terreno allo scopo di ottenere un parere di fattibilità sul progetto;

3) l’ufficio tecnico del Comune di Carbonia ha espresso parere favorevole sul progetto; successivamente faceva altrettanto la Giunta comunale con deliberazione del 7 febbraio 2008;

4) la Regione autonoma della Sardegna (servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti) esprimeva il seguente parere sulla fattibilità del Parco Eolico: "le caratteristiche dell’area di ubicazione dell’eventuale Parco Eolico, così come definite nei punti 1 e 7 dell’istanza, risultano conformi alle prescrizioni della deliberazione 28/56 del 26.07.2007";

5) la Q. provvedeva quindi a depositare in data 7.8.2009, presso il Comune di Carbonia, con pratica assunta al protocollo al n. 24308, il progetto definitivo della centrale eolica, la relazione paesaggistica e lo studio di impatto ambientale;

6) si apprestava, quindi, a formalizzare presso la Regione Sardegna il deposito di tutti gli elaborati occorrenti per l’ottenimento della VIA.

E’ chiaro è certo che i ricorrenti abbiano un interesse concreto ed attuale al ricorso.

Va ricordato che il diritto al ricorso nel processo amministrativo sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tende ad un provvedimento giurisdizionale idoneo, se favorevole, a rimuovere quella lesione.

Le condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere: la prima spetta a colui che affermi di essere titolare della situazione giuridica sostanziale in ipotesi ingiustamente lesa dal provvedimento amministrativo, mentre l’interesse al ricorso consiste in un vantaggio pratico e concreto, anche soltanto eventuale o morale, che può derivare al ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio l’interesse al ricorso è evidente.

La delibera 10/3 è immediatamente ed autonomamente lesiva.

Essa, laddove dispone in particolare:

o di limitare l’installazione di impianti nel territorio regionale, in quanto fortemente impattanti sotto l’aspetto paesaggistico – ambientale, ai soli impianti destinati a soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda (autoproduzione e autoconsumo) e di riservare alla Regione autonoma della Sardegna la partecipazione al processo produttivo di tale energia attraverso enti strumentali o societari a capitale interamente pubblico;

o di rendere procedibili solo le istanze per le quali sia stata conclusa positivamente la valutazione di impatto ambientale antecedentemente all’adozione della presente deliberazione, nel rispetto comunque di tutte le norme vigenti in materia,

perviene al chiaro risultato di bloccare indistintamente sia i procedimenti autorizzativi in corso (per cui non sia stata conclusa positivamente la valutazione di impatto ambientale) sia i procedimenti futuri. La piena ed immediata lesività della delibera non può essere revocata in dubbio.

III. Il ricorso può quindi essere esaminato nel merito.

Esso è fondato.

III 1) Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti argomentano con ampi svolgimenti in ordine alla incompetenza della Giunta regionale alla adozione di un atto, quale la delibera 10/3, avente, a loro dire, natura regolamentare.

La censura è infondata.

Va ricordato che i regolamenti si distinguono dagli atti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, perché questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono destinati alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, mentre i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all’amministrazione, con carattere secondario rispetto a quella legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolamentazione attuativa o integrativa della legge, ma egualmente innovativa rispetto all’ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità ed astrattezza.

La delibera 10/3 ha un contenuto complesso. In essa si rinviene:

a) la limitazione di impianti eolici nel territorio regionale ai soli impianti destinati a soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda (autoproduzione e autoconsumo);

b) la riserva alla Regione autonoma della Sardegna della partecipazione al processo produttivo di tale energia attraverso enti strumentali o societari a capitale interamente pubblico;

c) la procedibilità solo delle istanze per le quali sia stata conclusa positivamente la valutazione di impatto ambientale antecedentemente alla adozione della stessa deliberazione;

d) il "privilegio" alle istanze presentate da soggetti che siano operatori di primaria rilevanza nella realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e che, oltre a garantire la gestione degli impianti realizzati per un ampio arco temporale, comprovino il possesso di capacità economico gestionale ed imprenditoriale idonea anche a creare adeguate possibilità di sviluppo in riferimento alla filiera industriale connessa, dimostrando la capacità di inserirsi in una filiera produttiva (potenziandola) o di favorirne la nascita sul territorio regionale nonché le conseguenti ricadute occupazionali;

e) l’approvazione delle linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003.

I ricorrenti affermano che gli atti deliberativi in oggetto pongono regole di condotta generali e astratte, prevedono e non provvedono, creano perciò nuovo diritto, consistendo in norme che disciplinano ex novo la materia dell’esercizio di impianti eolici, stabilendo in astratto chi può far domanda, quali caratteristiche devono avere i richiedenti, quale esperienza pregressa, la riserva alla Regione delle iniziative future, il divieto di rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti, la "salvezza" di quelli che hanno ottenuto la VIA, l’ammissibilità dell’autoproduzione – autoconsumo. Si tratta di atti che avrebbero dovuto essere adottati dal Consiglio regionale e non dalla Giunta.

Tale argomentare, così come esposto, non può essere condiviso.

La dottrina è ormai orientata in modo assolutamente prevalente nel senso di utilizzare un criterio sostanziale per individuare la distinzione tra atti regolamentari e atti a contenuto generale.

Occorre quindi verificare in concreto che nell’atto siano presenti i caratteri dell’astrattezza, della generalità e della innovatività.

Tali caratteri sono non sono ad, avviso del Collegio, presenti nella delibera 10/3 la quale, proprio in virtù del suo contenuto, è ascrivibile alla categoria degli atti generali adottati per la cura di un determinato interesse pubblico.

La censura di incompetenza proposta dalla ricorrente, per violazione dell’art. 27 dello Statuto della regione Sardegna è, quindi, infondata.

III 2) Sono invece fondate le ulteriori censure dedotte avverso gli atti impugnati nei limiti che di seguito si va ad esporre.

La delibera 10/3 parte dalla condivisibile esigenza di perseguire il fine della salvaguardia ambientale; essa però lo persegue per mezzo di un sostanziale blocco generalizzato di tutto il settore dell’energia eolica (tranne alcune eccezioni). Tale misura non è consentita nel nostro ordinamento. Non lo è in linea generale e non lo è in particolare nel modo qui concretamente realizzato.

Queste le ragioni.

Va anzitutto ricordato, pur nella diversità delle fattispecie considerate, che la questione della cosiddetta "moratoria eolica" si era già posta all’attenzione, a seguito dell’adozione, nella Regione Puglia, della L.R. 11 agosto 2005, n. 9, recante "Moratoria per le procedure di valutazione d’impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica" (là si trattava di sospensione, qui, in sostanza, di vero e proprio arresto del settore in attesa della costituzione della società prevista dalla delibera G.R. 10/1 del 12.03.2010, là si trattava di disposizioni legislative, qui di una semplice delibera della Giunta regionale, in quel caso si trattava di un intervento disposto da una Regione a Statuto ordinario, in questo di misure disposte da una Regione ad autonomia speciale).

L’art. 1, comma 1, di tale normativa, prevedeva la sospensione, fino all’approvazione del Piano energetico ambientale regionale, di tutte le procedure autorizzatorie per la realizzazione di impianti eolici sul territorio, salvo talune specifiche esclusioni concernenti impianti per autoconsumo ovvero di piccola taglia.

La Corte costituzionale, chiamata alla verifica di legittimità del citato comma 1, ne aveva dichiarato l’incostituzionalità sotto il profilo della violazione dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e, per tale via, dell’art. 117, comma 3, Costituzione (sentenza n. 364 del 2006).

La Consulta aveva puntualizzato come il settore dell’energia eolica fosse da ritenere afferente alla specifica materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia", e, pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 117 Cost., rientrasse nell’ambito della legislazione regionale concorrente, in relazione alla quale, lo Stato pone i "principi fondamentali della materia" e ciò al fine di garantire quella uniformità ed unitarietà di sistema che tali settori richiedono, stante la loro natura e la tipologia degli interessi coinvolti mentre le Regioni sono chiamate all’adozione della disciplina di dettaglio, nel rispetto dei principi quadro dettati dal legislatore nazionale.

Nel contesto suddetto, la Corte costituzionale aveva riconosciuto la valenza di principio fondamentale della materia eolica all’indicazione contenuta nel comma 4 dell’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre n. 2003, n. 387, relativa al termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e gestione di aerogeneratori.

Non è superfluo poi osservare che la cosiddetta "moratoria" eolica si pone anche in contrasto con i principi posti dalla disciplina comunitaria in materia; basti qui ricordare che la direttiva 27 settembre 2001, 2001/77/CE "direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità" ha individuato tra gli obiettivi che gli Stati membri sono chiamati a conseguire, in particolare, quelli di "ridurre gli ostacoli normativi all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili", nonché di "razionalizzare e accelerare le procedure all’opportuno livello amministrativo" come anche di "garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili".

Un blocco generalizzato nel settore eolico si pone poi in stridente contrasto con lo spirito di favor per gli impianti di tale tipologia che traspare, da un lato, dalla stessa direttiva CE cui il d.lgs. 387/2003 ha dato attuazione e, dall’altro, dagli accordi internazionali (così, il Protocollo di Kyoto) tesi alla valorizzazione e incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’art. 12 del d.lgs. 387/2003 identifica poi espressamente gli impianti eolici quali "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti". Anche questa qualificazione collide palesemente con il blocco generalizzato del settore previsto dalla delibera 10/3.

Tutto quanto finora esposto sarebbe sufficiente ad argomentare l’accoglimento del ricorso.

Ma, data l’importanza della questione, non è superfluo ulteriormente puntualizzare alcuni principi di fondo dai quali l’Amministrazione non può discostarsi.

La Corte costituzionale è stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla materia.

In particolare con la pronuncia n. 124 del 24 marzo 2010, che dichiara l’illegittimità costituzionale di numerose previsioni adottate dalla regione Calabria, la Corte è intervenuta nuovamente per rilevare il contrasto di una disciplina regionale con il d.lgs. n. 387 del 2003 volto alla promozione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

Le censure mosse dalla Corte con la sentenza 124 sono riconducibili a due aspetti fondamentali: il contrasto con le esigenze di semplificazione amministrativa e l’introduzione di ingiustificate restrizioni all’accesso al mercato.

Con riferimento al primo aspetto, la pronuncia della Corte ha confermato che la previsione di un termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento unico volto al rilascio di un’autorizzazione unica (delineato dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387) costituisce un principio fondamentale della materia, in quanto ispirata alle regole della semplificazione e della celerità amministrativa. Viene, quindi, considerata incostituzionale sia la proroga della sospensione del rilascio dei titoli autorizzatori che porti al superamento di tale termine massimo, sia la proroga della sospensione della realizzazione degli impianti autorizzati.

La Corte individua, poi, numerose previsioni regionali suscettibili di tradursi in restrizioni dell’accesso al mercato e ricorda che la disciplina internazionale e comunitaria è informata ad un favor per lo sviluppo delle fonti rinnovabili prevedendo, a questo fine, anche percentuali specifiche di incremento.

Viene espressamente riconosciuta come contraria al libero mercato ed alla libera circolazione di servizi la disciplina regionale che definisce requisiti ingiustificati per i soggetti legittimati ad ottenere parte della potenza autorizzabile definendo una preferenza per il partenariato calabrese e imponendo di indirizzare una parte degli investimenti nel territorio regionale.

Non sfugge al Collegio la peculiarità del settore dell’energia eolica caratterizzato dalla compresenza di molteplici interessi, pubblici e privati, aventi tutti dignità costituzionale; da un lato la tutela del paesaggio, dall’altro la tutela dell’ambiente, della salute, dello sviluppo sostenibile e dell’iniziativa economica privata che si intendono perseguire mediante lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e non inquinanti quali anche l’energia eolica.

Ma non può d’altro canto sfuggire che il d.lgs. 387 del 2003 è stato varato in ossequio a precisi impegni internazionali e comunitari, ed è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica. In particolare, l’art. 12, rende palese l’intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l’apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella conferenza dei servizi ai fini del rilascio di una autorizzazione unica. All’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 va quindi riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 22.02.2010, n. 1020).

In definitiva, la delibera 10/3, laddove dispone la procedibilità delle sole domande che hanno ultimato positivamente la procedura di V.I.A, determina un sostanziale e generalizzato quanto illegittimo, per tutto quanto sopra esposto, blocco della installazione di impianti eolici nel territorio regionale.

Inoltre, la violazione dei principi comunitari in materia di liberalizzazione del mercato elettrico e di promozione delle fonti rinnovabili, già descritta in sede di disamina della disciplina legislativa e degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia è anch’essa palese.

Né possono essere chiamate, a difesa della legittimità della delibera 10/3 le (si ribadisce) condivisibili esigenze di tutela del paesaggio. Ciò in quanto l’ordinamento predispone idonei strumenti volti alla valutazione della compatibilità paesaggistica degli impianti di produzione di energia eolica in ordine ai quali non vanno trascurate le finalità di interesse pubblico come la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente, oggetto di precisi impegni internazionali assunti dallo Stato italiano e recepiti nell’ordinamento statale dalla l. 1 giugno 2002 n. 120, concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997".

Va ancora ricordato che, in virtù del quadro normativo di riferimento, costituito dall’art. 41 della Costituzione, dal d.lgs. n. 79/1999, dalla Direttiva 2001/77/CE e dal più volte citato d.lgs. n. 387/2003, la produzione di energia anche da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale, incompatibile sia con riserve e monopoli pubblici, sia con privative industriali. Si tratta, in altre parole, di una attività libera, soggetta ad autorizzazione e non di una attività riservata ai poteri pubblici.

Solo per completezza di esposizione va rilevata anche la recente approvazione delle "Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" ad opera del D.M. 10.09.2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 settembre 2010, n. 219, con particolare riferimento agli allegati 3 e 4, che non fa altro che corroborare quanto sinora esposto in ordine ai molteplici profili di illegittimità che inficiano la delibera 10/3 oggetto di impugnazione.

Il ricorso è in definitiva fondato nei sensi di quanto finora esposto.

In particolare, sono condivisibili le argomentazioni contenute nel secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso.

IV. Per le medesime ragioni è fondato il ricorso per motivi aggiunti per il quale deve intendersi assorbita la censura relativa all’asserito sviamento di potere nell’adozione delle delibere impugnate.

Per il resto, le censure riprodotte nell’atto di motivi aggiunti sono pedisseque rispetto a quelle contenute nel ricorso introduttivo.

Valgono pertanto le medesime considerazioni in diritto svolte per accogliere il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso dell’atto introduttivo del giudizio.

Stante il tenore delle censure dedotte avverso gli atti impugnati e l’interesse dei ricorrenti, i quali affermano di avere intrapreso l’iniziativa volta alla realizzazione di un parco eolico in un’area ammissibile tra quelle previste dalla normativa regionale di riferimento (prima del blocco introdotto con le delibere 10/3 e 25/40) la domanda di annullamento degli atti impugnati va quindi accolta nella parte in cui:

la delibera 10/3 dispone: "di limitare l’installazione di impianti eolici nel territorio regionale, in quanto fortemente impattanti sotto l’aspetto paesaggistico – ambientale ai soli impianti destinati a soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda (autoproduzione e autoconsumo) e di riservare alla R.A.S. la partecipazione al processo produttivo di tale energia attraverso enti strumentali o societari a capitale interamente pubblico. Restano, tuttavia, procedibili le istanze per le quali sia stata conclusa positivamente la valutazione di impatto ambientale antecedentemente all’adozione della presente deliberazione, nel rispetto comunque di tutte le norme vigenti in materia";

la delibera 25/40 dispone: "ai sensi dell’art. 21 comma 4 della L.R. 31/1998 che i procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi a impianti eolici iniziati e non conclusi alla data di adozione della delibera G.R. 10/3 del 2010, sono interrotti e dichiarati improcedibili. Sono altresì dichiarate improcedibili le istanze di VIA relative a impianti eolici presentate successivamente alla data di adozione della delibera G.R. 10/3 che non rispondono ai requisiti in essa previsti".

V. Le spese seguono la regola della soccombenza nei confronti della Regione autonoma della Sardegna e possono essere compensate nei confronti del Comune di Carbonia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei sensi e nei limiti di quanto esposto in motivazione.

Condanna la Regione autonoma della Sardegna alle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti che liquida in Euro 5.000/00 (cinquemila/00) oltre I.V.A., C.P.A. e restituzione contributo unificato.

Compensa le spese nei confronti del Comune di Carbonia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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