Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-03-2011) 13-04-2011, n. 14966

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e chiede la conferma integrale della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 7.4.2010 il Tribunale di Cagliari in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Cagliari del 3.3.2009, riduceva la pena inflitta a S.A. per il reato p.p. dall’art. 633 c.p. ad Euro 600,00 di multa, riduceva la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno a favore della parte civile, L.M.A. ad Euro 1000,00 e dichiarava compensate nella misura del 70% le spese del giudizio di primo grado ed interamente compensate quelle di secondo grado.

Confermava nel resto la sentenza.

Il Tribunale dopo avere rinnovato l’istruttoria dibattimentale confermava la responsabilità penale dell’imputato affermando che non era stata raggiunta la prova che egli, in epoca antecedente la realizzata recinzione, fosse nel possesso del fondo, anzi dall’istruttoria era emerso che proprio attraverso tale mezzo era riuscito ad ottenere, di fatto, la disponibilità del fondo, escludendone la effettiva proprietaria.

A conferma dell’esistenza dell’elemento soggettivo richiamava la accertata circostanza che il S. aveva iniziato, quasi contestualmente ai fatti per cui è processo, una causa di usucapione nei confronti della L..

Respingeva la richiesta di prescrizione evidenziando che l’occupazione era tuttora in corso trattandosi di reato permanente.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo che la sentenza impugnata è:

1. incorsa in violazione di legge in relazione all’art. 633 c.p. per assenza dell’elemento soggettivo;

2. manca di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo.

3. E’ incorsa in violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 158 c.p..

Sostiene l’intervenuta prescrizione del reato.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi riproducono pedissequamente i motivi d’appello.

E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p., lett. c).

E’ evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito una risposta ai motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello.

Ai fini dei termini di prescrizione deve osservarsi che il reato in argomento ha natura permanente in quanto l’offesa al patrimonio perdura sino a quando continua l’invasione arbitraria del terreno, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal compimento dell’azione che interrompe la condotta illecita oppure dalla pronuncia della sentenza di primo grado.

Nelle fattispecie in esame, considerato che la condotta costitutiva non risulta cessata in precedenza il termine di prescrizione decorre dalla data della sentenza di primo grado (7.4.2010), con la conseguenza che alla data odierna il termine massimo di prescrizione, pari ad anni 7 e mesi 6 non risulta ancora decorso.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile L.M.A. liquidate in complessivi Euro 1190,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile L.M. A. liquidate in complessivi Euro 1190,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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