DECRETO 28 dicembre 2012, n. 256 Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attivita’ finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 128-quater, comma 1, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, introdotto dal decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, che stabilisce che e’ agente in attivita’ finanziaria
il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione
di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari
finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di
moneta elettronica, banche e Poste Italiane S.p.A.;
Visto l’articolo 128-quater, comma 6, dello stesso decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che prevede che il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita Banca d’Italia, stabilisce le
condizioni e i requisiti per l’iscrizione degli agenti in attivita’
finanziaria che prestano servizi di pagamento in una sezione speciale
dell’elenco;
Sentita la Banca d’Italia;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27 settembre
2012, numero 07294/2012;
Acquisito il nulla osta del Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n.
10381 del 13 novembre 2012;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141, e successive modifiche;
b) «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
c) «agente in attivita’ finanziaria», l’agente in attivita’
finanziaria come definito dall’articolo 128-quater del testo unico
bancario;
d) «agente nei servizi di pagamento», gli agenti che prestano
esclusivamente i servizi di pagamento;
e) «elenco degli agenti in attivita’ finanziaria», l’elenco tenuto
dall’Organismo ove sono iscritti gli agenti in attivita’ finanziaria;
f) «sezione speciale dell’elenco», la sezione dell’elenco degli
agenti in attivita’ finanziaria ove sono iscritti gli agenti nei
servizi di pagamento;
g) «servizi di pagamento», i servizi di pagamento come definiti
all’articolo 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
h) «intermediari», banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di
pagamento autorizzati in Italia, istituti di moneta elettronica
autorizzati in Italia, intermediari finanziari se autorizzati alla
prestazione di servizi di pagamento;
i) «Organismo», l’Organismo competente per la gestione degli
elenchi degli agenti in attivita’ finanziaria e dei mediatori
creditizi previsto dall’articolo 128-undecies del testo unico
bancario.

Art. 2

Attivita’

1. E’ agente nei servizi di pagamento il soggetto iscritto nella
sezione speciale dell’elenco degli agenti in attivita’ finanziaria
che promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di
servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari.
2. Gli agenti nei servizi di pagamento possono svolgere la propria
attivita’ anche su mandato di piu’ intermediari e, oltre
all’attivita’ di agenzia, possono svolgere altre attivita’
commerciali a condizione che sia assicurata la separatezza
organizzativa e contabile di queste rispetto all’operativita’ nel
settore dei pagamenti. Agli agenti nei servizi di pagamento e’
preclusa ogni forma di operativita’ nella concessione di credito,
anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto
mandato.
3. L’intermediario mandante risponde solidalmente dei danni causati
alla clientela dall’agente nell’esercizio della sua attivita’ nonche’
dai relativi dipendenti anche se tali danni siano conseguenti a
responsabilita’ accertata in sede penale. In caso di plurimandato
ogni intermediario mandante e’ responsabile per i danni cagionati per
le attivita’ poste in essere per suo conto.

Art. 3

Requisiti per l’iscrizione e la permanenza nella sezione speciale
dell’elenco degli agenti in attivita’ finanziaria

1. L’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco e’ subordinata
al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato
dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni
dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e
amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione
nel territorio della Repubblica;
c) possesso dei requisiti di onorabilita’ previsti dall’articolo 15
del decreto legislativo e di quelli di professionalita’ indicati
all’articolo 4 del presente regolamento. Per i soggetti diversi dalle
persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente
ai requisiti di onorabilita’, anche a coloro che detengono il
controllo della societa’;
d) possesso di una casella di posta elettronica certificata e di
una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa
ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative
norme di attuazione.
2. La permanenza nell’elenco e’ subordinata all’esercizio effettivo
dell’attivita’ e all’aggiornamento professionale curato
dall’intermediario mandante, almeno una volta l’anno, sia per i
soggetti tenuti al possesso dei requisiti di professionalita’ sia per
i dipendenti e i collaboratori di cui gli agenti si avvalgono per il
contatto con il pubblico. L’Organismo individua gli standard dei
corsi di finalizzati all’aggiornamento professionale.

Art. 4

Requisiti di professionalita’

1. Costituisce requisito per l’iscrizione nella sezione speciale
dell’elenco la frequenza di un corso di formazione professionale
curato dall’intermediario mandante relativo ai servizi di pagamento
prestati e riferito in particolare ai presidi di tutela della
clientela e in materia di antiriciclaggio. L’Organismo individua gli
standard qualitativi dei corsi di formazione professionale.

Art. 5

Dipendenti, collaboratori e attivita’ fuori sede

1. L’attivita’ di agenzia nei servizi di pagamento non puo’ essere
esercitata al di fuori dei locali commerciali quando il servizio
prestato comporta l’acquisizione dal cliente di denaro o altri mezzi
di pagamento.
2. Ai dipendenti e collaboratori di cui l’agente si avvale per il
contatto con il pubblico si applica l’articolo 128-novies del testo
unico bancario ma il requisito di professionalita’ e la prova
valutativa ivi previsti sono sostituiti dalla frequenza del corso
professionale previsto dall’articolo 4.

Art. 6

Disciplina transitoria

1. Ai fini della prima iscrizione nella sezione speciale
dell’elenco, si considerano in possesso dei requisiti di
professionalita’ gli agenti in attivita’ finanziaria che:
a) alla data di adozione del presente regolamento sono iscritti
nell’elenco degli agenti in attivita’ finanziaria;
b) hanno effettivamente svolto l’attivita’, per uno o piu’ periodi
di tempo complessivamente pari a sei mesi nel triennio precedente
ovvero coloro che per lo stesso arco temporale hanno ricoperto
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso agenti in
attivita’ finanziaria iscritti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 28 dicembre 2012

Il Ministro: Grilli

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 290

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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