LEGGE COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013, n. 2 Modifiche all’articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

Riduzione del numero dei deputati

1. Al primo comma dell’articolo 3 dello Statuto della Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, la parola: «novanta»
e’ sostituita dalla seguente: «settanta».

Art. 2

Disposizioni transitorie

1. La disposizione di cui all’articolo 1 si applica a decorrere dal
primo rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il
rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale non siano state
approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale
regionale prevista dall’articolo 3 del citato Statuto, continua ad
applicarsi la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, con le modifiche
di seguito indicate:
a) la cifra ottanta riferita ai seggi da assegnare in ragione
proporzionale ripartiti nei collegi elettorali, ovunque ricorra, e’
da intendere sessantadue;
b) la cifra nove riferita al numero dei candidati della lista
regionale, ovunque ricorra, e’ da intendere sette;
c) la cifra cinquantaquattro corrispondente al numero massimo dei
seggi attribuibili al fine di agevolare la formazione di una stabile
maggioranza, ovunque ricorra, e’ da intendere quarantadue.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 7 febbraio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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