DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012, n. 263 Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64…

…comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l’articolo 64 che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte
del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di un
piano programmatico di interventi volti ad una maggiore
razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili e che
conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una
piu’ ampia revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico del sistema scolastico, l’emanazione di regolamenti
governativi, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la ridefinizione
dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso
la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri
orario, nonche’, alla lettera f), la ridefinizione dell’assetto
organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi
compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 64,
comma 3, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante
definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e
al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge
28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
definizione delle norme generali relative all’alternanza
scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.
53;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo
2003, n. 53;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l’articolo 1, comma 632;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita’;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare
l’articolo 13;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1998, n.
157, concernente regolamento recante norme di attuazione
dell’articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
concernente l’aggregazione di istituti scolastici di istruzione
secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230, concernente regolamento recante norme sull’ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta’,
ed in particolare gli articoli 41 e 43;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione,
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita’
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli
istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, concernente regolamento recante revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del
Sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore e la
costituzione degli istituti tecnici superiori;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008,
recante riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per
l’educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione
dell’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, di applicazione dell’articolo 4,
comma 3, del citato decreto 22 agosto 2007, n. 139, con allegato il
modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
Visto il comma 2-bis dell’articolo 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, introdotto dall’articolo 1, comma 22, lettera
i), della legge 15 luglio 2009, n. 94, che subordina il rilascio del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al
superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui
modalita’ di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del
18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento
permanente;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche
dell’apprendimento permanente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 giugno 2009;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell’Adunanza del 16 dicembre 2009;
Considerato che la maggior parte delle osservazioni del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione trovano accoglimento, altre una
parziale attuazione, compatibilmente con i vincoli imposti dalla
finanza pubblica, altre ancora saranno recepite con separati
provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 6 maggio 2010;
Considerato che la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 maggio 2010 ha
espresso parere favorevole, con alcune condizioni che,
compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, sono
state accolte;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall’Adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 14 giugno
2010;
Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati competenti per materia espressi,
rispettivamente, il 20 ottobre 2010 e il 10 novembre 2010;
Considerato che le condizioni contenute nei predetti pareri delle
competenti Commissioni parlamentari trovano accoglimento,
compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica;
Considerato, in particolare, che la VII Commissione della Camera
dei Deputati ha ritenuto necessario «ottimizzare le risorse umane e
strumentali disponibili attraverso la previsione di modelli
organizzativi "a rete" sul territorio, idonei a sviluppare rapporti
stabili e organici tra i centri provinciali per l’istruzione degli
adulti, dotati di una propria autonomia a norma dell’articolo 1,
comma 632, della citata legge n. 296 del 2006, e le altre sedi nelle
quali si attuano i percorsi del secondo ciclo, in modo da assicurare
all’utenza la piu’ ampia e diversificata offerta di istruzione e
formazione nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza,
economicita’ e contenimento della spesa pubblica»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme generali per la graduale
ridefinizione ai sensi dell’articolo 11, a partire dall’anno
scolastico 2013-2014, dell’assetto organizzativo e didattico dei
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti ivi compresi i corsi
serali, di seguito denominati: «Centri», in attuazione del piano
programmatico di interventi di cui all’articolo 64, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di seguito denominato:
«decreto-legge n. 112 del 2008», al fine di una maggiore
razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali
disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al
sistema scolastico.
2. La ridefinizione di cui al comma 1, si realizza nel quadro della
riorganizzazione di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 64, comma 4, lettera f), del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, e riguarda i Centri nei quali
sono ricondotti, a partire dall’anno scolastico 2013-2014 e comunque
entro l’anno scolastico 2014-2015, nel rispetto della competenza
esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di programmazione dell’offerta formativa, i Centri
territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in eta’
adulta di cui all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29
luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di titoli
di studio, ivi compresi i corsi della scuola dell’obbligo e di
istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena
attivati ai sensi della normativa previgente.
3. Per effetto della ridefinizione di cui al comma 1, i percorsi di
istruzione degli adulti sono riorganizzati nei percorsi indicati
all’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), realizzati dai Centri di
cui all’articolo 2, e nei percorsi indicati all’articolo 4, comma 1,
lettera b), realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui
all’articolo 4, comma 6.

Art. 2

Identita’ dei Centri

1. I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica
autonoma, dotata dello specifico assetto didattico e organizzativo di
cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti territoriali di servizio,
di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione
regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai
sensi della normativa vigente e con l’osservanza dei vincoli
stabiliti per la finanza pubblica.
2. I Centri realizzano un’offerta formativa finalizzata al
conseguimento di titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi
di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e c).
3. I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni
scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275; sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi
organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli adattamenti
di cui all’articolo 7, comma 1, che tiene conto della particolare
natura dell’utenza; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto
raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle
professioni; realizzano un’offerta formativa strutturata per livelli
di apprendimento.
4. I punti di erogazione del servizio relativi alle reti
territoriali di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei
criteri ivi definiti.
5. I Centri possono ampliare l’offerta formativa, nell’ambito della
loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili e
delle dotazioni organiche assegnate ai sensi dell’articolo 64 del
decreto-legge n. 112 del 2008 e dell’articolo 19, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto
delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia e nel
quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e
privati, con particolare riferimento alle strutture formative
accreditate dalle regioni.

Art. 3

Utenza

1. Ai Centri possono iscriversi gli adulti anche stranieri che non
hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai fini di
cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, inserito dall’articolo 1, comma 22, lettera i), della
legge 15 luglio 2009, n. 94, resta comunque ferma la possibilita’ per
gli adulti stranieri in eta’ lavorativa, anche in possesso di titoli
di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi
di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera c).
2. Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il
sedicesimo anno di eta’ e che non sono in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la
possibilita’, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici
scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell’organico
assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro
che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta’.
3. Alle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6,
possono iscriversi, per frequentare i percorsi di secondo livello di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), gli adulti, anche stranieri,
che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
di istruzione, nonche’ coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno
di eta’ e che, gia’ in possesso del titolo di studio conclusivo del
primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il
corso diurno.
4. Al fine di garantire agli iscritti, di cui ai commi 1, 2 e 3,
organici interventi di accoglienza e orientamento, le commissioni di
cui all’articolo 5, commi 2 e 3, predispongono, nell’ambito dei
compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi di rete tra
i Centri di cui all’articolo 2 e le istituzioni scolastiche di cui
all’articolo 4, comma 6, misure di sistema destinate, altresi’, a
favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione
realizzati dai Centri e quelli realizzati dalle istituzioni
scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6. A tale fine le domande di
iscrizione sono trasmesse oltre che alle istituzioni di cui al comma
3 anche ai Centri con i quali i predetti istituti hanno stipulato
accordi di rete.

Art. 3

Utenza

1. Ai Centri possono iscriversi gli adulti anche stranieri che non
hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai fini di
cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, inserito dall’articolo 1, comma 22, lettera i), della
legge 15 luglio 2009, n. 94, resta comunque ferma la possibilita’ per
gli adulti stranieri in eta’ lavorativa, anche in possesso di titoli
di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi
di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera c).
2. Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il
sedicesimo anno di eta’ e che non sono in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la
possibilita’, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici
scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell’organico
assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro
che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta’.
3. Alle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6,
possono iscriversi, per frequentare i percorsi di secondo livello di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), gli adulti, anche stranieri,
che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
di istruzione, nonche’ coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno
di eta’ e che, gia’ in possesso del titolo di studio conclusivo del
primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il
corso diurno.
4. Al fine di garantire agli iscritti, di cui ai commi 1, 2 e 3,
organici interventi di accoglienza e orientamento, le commissioni di
cui all’articolo 5, commi 2 e 3, predispongono, nell’ambito dei
compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi di rete tra
i Centri di cui all’articolo 2 e le istituzioni scolastiche di cui
all’articolo 4, comma 6, misure di sistema destinate, altresi’, a
favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione
realizzati dai Centri e quelli realizzati dalle istituzioni
scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6. A tale fine le domande di
iscrizione sono trasmesse oltre che alle istituzioni di cui al comma
3 anche ai Centri con i quali i predetti istituti hanno stipulato
accordi di rete.

Art. 3

Utenza

1. Ai Centri possono iscriversi gli adulti anche stranieri che non
hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai fini di
cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, inserito dall’articolo 1, comma 22, lettera i), della
legge 15 luglio 2009, n. 94, resta comunque ferma la possibilita’ per
gli adulti stranieri in eta’ lavorativa, anche in possesso di titoli
di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi
di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera c).
2. Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il
sedicesimo anno di eta’ e che non sono in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la
possibilita’, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici
scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell’organico
assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro
che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta’.
3. Alle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6,
possono iscriversi, per frequentare i percorsi di secondo livello di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), gli adulti, anche stranieri,
che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
di istruzione, nonche’ coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno
di eta’ e che, gia’ in possesso del titolo di studio conclusivo del
primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il
corso diurno.
4. Al fine di garantire agli iscritti, di cui ai commi 1, 2 e 3,
organici interventi di accoglienza e orientamento, le commissioni di
cui all’articolo 5, commi 2 e 3, predispongono, nell’ambito dei
compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi di rete tra
i Centri di cui all’articolo 2 e le istituzioni scolastiche di cui
all’articolo 4, comma 6, misure di sistema destinate, altresi’, a
favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione
realizzati dai Centri e quelli realizzati dalle istituzioni
scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6. A tale fine le domande di
iscrizione sono trasmesse oltre che alle istituzioni di cui al comma
3 anche ai Centri con i quali i predetti istituti hanno stipulato
accordi di rete.

Art. 5

Assetto organizzativo

1. I percorsi di istruzione, di cui all’articolo 4 sono cosi’
organizzati:
a) si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale
dello studente a conclusione del primo ciclo e del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione per gli istituti professionali, per
gli istituti tecnici e per i licei artistici, come definiti dai
regolamenti adottati rispettivamente con decreto del Presidente della
Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, decreto del Presidente della
Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88, decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;
b) si riferiscono alle indicazioni nazionali e ai risultati di
apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilita’ e
competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalita’
previste dai regolamenti di cui alla lettera a), secondo i criteri
contenuti nelle linee guida di cui all’articolo 11, comma 10;
c) sono progettati per unita’ di apprendimento, intese come
insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilita’ e
competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici di cui
all’articolo 4, da erogare anche a distanza, secondo le modalita’
stabilite nelle linee guida di cui all’articolo 11, comma 10. Tali
unita’ di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per
il riconoscimento dei crediti;
d) sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi
didattici di cui all’articolo 4, che costituiscono il riferimento
organizzativo per la costituzione delle classi e possono essere
fruiti per ciascun livello anche in due anni scolastici, come
previsto dalle linee guida di cui all’articolo 11, comma 10;
e) sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione
del percorso, sulla base di un Patto formativo individuale definito
previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali,
informali e non formali posseduti dall’adulto secondo i criteri
generali e le modalita’ stabilite nelle linee guida di cui
all’articolo 11, comma 10.
2. Ai fini dell’ammissione al periodo didattico cui l’adulto chiede
di accedere avendone titolo, i Centri costituiscono, nel quadro di
specifici accordi di rete con le istituzioni scolastiche di cui
all’articolo 4, comma 6, commissioni per la definizione del Patto
formativo individuale di cui al comma 1, lettera e), composte dai
docenti dei periodi didattici di cui alla lettera d) e, per gli
adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori
linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. La
partecipazione alle suddette commissioni costituisce obbligo di
servizio per il personale docente; per gli esperti esterni la
partecipazione non deve comportare maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
3. L’ammissione al livello successivo e’ subordinata al possesso
della certificazione relativa al livello precedente. Le commissioni
di cui al comma 2 possono sottoporre l’adulto interessato, sulla base
dei titoli e delle certificazioni prodotte, a eventuali prove per
accertare il livello delle conoscenze, abilita’ e competenze
possedute, ferma restando la necessita’ di valorizzare il patrimonio
culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione
della sua storia individuale.

Art. 6

Valutazione e certificazione

1. La valutazione e’ definita sulla base del Patto formativo
individuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), in modo da
accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di
apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con
l’obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla
persona in contesti formali, non formali e informali.
2. Il primo periodo didattico dei percorsi di primo livello e il
terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello si concludono
entrambi con un esame di Stato, per il rilascio rispettivamente del
titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di primo grado,
previo superamento delle prove di cui al comma 3, e del titolo di
studio conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e
artistica, previo superamento delle prove previste a conclusione dei
percorsi del corrispondente ordine, tipo e indirizzo. I titoli di
studio sono validi per il proseguimento degli studi e a tutti gli
altri effetti.
3. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di cui all’articolo 4,
comma 2, lettera a), consiste nelle seguenti prove deliberate dalle
commissioni d’esame, la cui partecipazione costituisce obbligo di
servizio per il personale docente, formate secondo i criteri definiti
con il decreto di cui al comma 7 adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze:
a) tre prove scritte, di cui la prima in italiano riguardante i
risultati di apprendimento relativi all’asse dei linguaggi ovvero
all’asse storico-sociale; la seconda in una delle lingue straniere
indicate nel Patto formativo individuale; la terza riguardante i
risultati di apprendimento relativi all’asse matematico;
b) la specifica prova scritta a carattere nazionale, di cui
all’articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, cosi’ come modificato dall’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
c) un colloquio pluridisciplinare teso ad accertare le competenze
relative ai risultati di apprendimento attesi in esito al percorso,
tenuto conto del Patto formativo individuale, in modo da valorizzare
le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali ed
informali.
4. L’ammissione all’esame di Stato di cui al comma 3 e’ disposta
dai docenti del gruppo di livello di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera a), previo accertamento dell’effettivo svolgimento da parte
dell’adulto del percorso personalizzato definito sulla base del Patto
formativo individuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e),
fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti
che non hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il 70 per
cento del percorso ivi previsto.
5. L’esame di Stato di cui al comma 3 si conclude con un motivato
giudizio complessivo redatto dalle commissioni di esame ivi previste
secondo i criteri determinati con il decreto di cui al comma 7.
6. Al termine di ciascun periodo didattico e’ previsto il rilascio
di apposita certificazione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, redatta secondo
le linee guida di cui al comma 7, che costituisce condizione di
accesso al periodo didattico successivo. Al termine dei percorsi di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), e’ altresi’ previsto il
rilascio di apposita certificazione.
7. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, avente natura non regolamentare,
sono definiti i criteri di cui ai commi 3 e 5, nonche’ le linee guida
per la valutazione e la certificazione, ivi compresi i relativi
modelli.

Art. 8

Gestione amministrativo-contabile

1. Per la gestione amministrativo-contabile dei Centri si applicano
le norme contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione
1° febbraio 2001, n. 44, e successive modificazioni.
2. Il riscontro di regolarita’ amministrativa e contabile presso i
Centri e’ effettuato da due revisori dei conti nominati ai sensi del
regolamento di cui al comma 1 come modificato dall’articolo 1, comma
616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che i
Centri devono essere inseriti in ambiti territoriali scolastici
esistenti.

Art. 9

Dotazioni organiche

1. A partire dall’anno scolastico 2013-2014, la dotazione organica
dei Centri ha carattere funzionale ed e’ definita, in relazione
all’assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5,
sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del centro al
competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie
storica degli alunni scrutinati, in relazione ai percorsi di cui
all’articolo 4, lettere a) e c).
2. L’organico di cui al comma 1 e’ determinato, nell’ambito e nei
limiti degli organici definiti a legislazione vigente, con l’annuale
decreto interministeriale adottato dal Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con riferimento al rapporto non
superiore a 10 docenti ogni 160 studenti, individuato sulla base
dell’organico gia’ previsto dall’articolo 4 dell’ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, ai sensi
dell’articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro della pubblica
istruzione in data 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, fermo restando l’obiettivo
complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano
programmatico predisposto ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del
decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a quanto disposto
dall’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. A partire dell’anno scolastico 2013-2014 la dotazione organica
delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6, e’
definita per i percorsi di secondo livello, di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera b), in relazione all’assetto didattico ed
organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, tenuto conto che i
rispettivi quadri orari sono pari al 70 per cento di quelli previsti
dai corrispondenti ordinamenti, sulla base dei dati comunicati dal
dirigente scolastico dell’istituzione scolastica al competente
ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli
alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonche’ di
quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e
alle competenze previsti per l’assolvimento dell’obbligo di
istruzione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
4. L’organico di cui al comma 3 e’ determinato, nell’ambito e nei
limiti degli organici definiti a legislazione vigente, mediante
l’annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze fermo restando l’obiettivo
complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano
programmatico predisposto ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del
decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a quanto disposto
dall’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. A partire dall’anno scolastico 2013-2014, la dotazione organica
del personale amministrativo e ausiliario e’ definita, nei limiti di
organico disponibile a legislazione vigente, determinato in relazione
agli indici previsti dal regolamento emanato ai sensi dell’articolo
64, comma 4, lettera e), del decreto-legge n. 112 del 2008; ferma
restando la dotazione organica del personale ATA a livello regionale
definita ai sensi del suddetto regolamento, il direttore dell’ufficio
scolastico regionale puo’ assegnare ai Centri unita’ di personale del
profilo di assistente tecnico ovvero, in alternativa, prevedere la
stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per
collaborazioni plurime.
6. Il decreto di cui al comma 2 contiene anche i criteri per la
determinazione degli organici nella fase di passaggio al nuovo
ordinamento di cui al presente regolamento.

Art. 10

Monitoraggio e valutazione di sistema

1. I percorsi di istruzione di cui al presente regolamento sono
oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, anche attraverso
l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa.
2. I risultati di apprendimento dei percorsi di cui al presente
regolamento sono oggetto di valutazione periodica da parte
dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di
istruzione.
3. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un apposito
rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione di
cui al presente regolamento e della valutazione dei risultati di
apprendimento.

Art. 11

Disciplina transitoria, abrogazioni e norme finali

1. L’attuazione del nuovo assetto organizzativo e didattico dei
Centri e’ graduale e, per l’anno 2012-2013, si realizza attraverso
progetti assistiti a livello nazionale senza nuovi e maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Tutti i Centri territoriali per
l’educazione degli adulti di cui all’ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il
conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui
all’ordinamento previgente cessano di funzionare il 31 agosto 2015.
2. A partire dall’anno scolastico 2013-2014, le disposizioni del
presente regolamento si applicano alle classi prime, seconde, terze e
quarte dei corsi serali dell’istruzione tecnica, dell’istruzione
professionale e dei licei artistici, al fine di rendere conformi gli
ordinamenti dei corsi serali con quelli dei corsi diurni in vigore
per le citate quattro classi dall’anno scolastico 2013-2014.
3. La composizione degli organi collegiali di cui all’articolo 7 si
applica ai Centri istituiti e funzionanti a partire dal 1° settembre
2013.
4. Sono abrogate le disposizioni contenute all’articolo 5, comma 1,
lettera d), e agli articoli 137 e 169 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297. E’, altresi’, abrogata ogni altra disposizione
non legislativa comunque incompatibile con quelle del presente
regolamento.
5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
6. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Il riscontro di regolarita’ amministrativa e contabile di cui
all’articolo 8, comma 2, e’ effettuato a partire dall’anno scolastico
in cui e’ riconosciuta l’autonomia a ciascun centro. A tale fine,
l’ufficio scolastico regionale territorialmente competente provvede
entro 30 giorni dalla costituzione di un nuovo centro ad assegnarlo
ad un pre-esistente ambito territoriale scolastico.
8. Ai Centri territoriali per l’educazione degli adulti e ai corsi
serali per il conseguimento di titoli di studio di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 9.
9. L’istituzione dei Centri avviene esclusivamente in presenza di
una corrispondente riduzione di ulteriori autonomie scolastiche
rispetto all’obiettivo complessivo di riduzione delle autonomie
previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell’articolo
64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiuntiva rispetto a
quella determinatasi per effetto delle disposizioni contenute nel
comma 5 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
nonche’ fermo restando il conseguimento dell’obiettivo finanziario di
cui all’articolo 1 del decreto Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 81. Sono fatti salvi i Centri gia’ istituiti senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’anno scolastico
2009/2010 ai sensi del citato decreto del Ministro della pubblica
istruzione 25 ottobre 2007, previsto in applicazione dell’articolo 1,
comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 2, comma 1.
10. Il passaggio al nuovo ordinamento e’ definito da linee guida,
approvate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei
Centri, con particolare riferimento all’applicazione del nuovo
assetto didattico dei percorsi di primo e secondo livello con
l’adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i
citati decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri
87, 88 e 89, ai criteri e alle modalita’ per la definizione degli
strumenti di flessibilita’ di cui all’articolo 4, comma 9, ed e’
accompagnato da misure nazionali di sistema per l’aggiornamento dei
dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario dei Centri con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
11. La regione autonoma Valle d’Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alla finalita’ del presente
regolamento nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi
dello Statuto speciale e delle rispettive norme di attuazione e
secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 29 ottobre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Profumo, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Grilli, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute
e del Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 164

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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