Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1
1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 15, secondo comma, il secondo periodo e’
soppresso;
b) l’articolo 16 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 16. – 1. Il Consiglio regionale e’ eletto a suffragio
universale con voto personale, uguale, libero e segreto, ed e’
composto da sessanta consiglieri. La composizione del Consiglio non
puo’ variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema
elettorale prescelto, se non mediante il procedimento di revisione
del presente Statuto.
2. La legge elettorale per l’elezione del Consiglio regionale puo’
disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree
territoriali dell’Isola, geograficamente continue e omogenee,
interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione
residente. Al fine di conseguire l’equilibrio tra uomini e donne
nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di
parita’ nell’accesso alla carica di consigliere regionale».
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 7 febbraio 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
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