T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 08-04-2011, n. 318 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone la ricorrente, dipendente della ex USL 20 di Cagliari con la qualifica di "applicata principale" di avere partecipato ad un concorso interno per 15 posti di "aggiunto" bandito con deliberazione commissariale del 28.12.1980.

Non essendo stata inserita in graduatoria, proponeva ricorso dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale che lo accoglieva con sentenza n. 142/83 poi confermata dal Consiglio di Stato con decisione 358/85.

Il Comitato di gestione della Usl n. 20 deliberava, quindi, di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di stato con provvedimento n. 4745 del 12.12.1989, approvando la nuova graduatoria nella quale la ricorrente veniva inserita.

Con le delibere nn. 312 e 313 del 7.02.1990 il Comitato di Gestione disponeva l’inquadramento della signora M. nella qualifica di aggiunto, con decorrenza degli effetti giuridici a far data dal 28.04.1980 e degli effetti economici dal 12.121989.

Le delibere appena citate venivano parzialmente annullate dal Comitato regionale di controllo sulla considerazione che la decorrenza degli effetti economici dovesse considerarsi identica a quella degli effetti giuridici.

Avverso il provvedimento di controllo la USL 20 proponeva ricorso dinnanzi a questo Tar che veniva respinto con sentenza n. 1084/94.

Passata in giudicato la sentenza, l’interessata notificava alla Usl atto di diffida e messa in mora al quale l’Amministrazione dava riscontro in data 10.03.1997, comunicando che con delibera 1199 del 4.03.1997 l’Azienda aveva provveduto a dare esecuzione alla sentenza 1084/94 inquadrando la ricorrente nella qualifica di "aggiunto" con decorrenza economica dal 28.04.1980, eccependo l’intervenuta prescrizione delle somme arretrate ai sensi dell’art. 2948 c.c..

La signora M. proponeva quindi ricorso al Tar con il quale chiedeva venisse ordinata all’Amministrazione l’integrale esecuzione della sentenza.

Il Tar, con sentenza n. 1234/97 dichiarava inammissibile il ricorso.

La signora M. ha, quindi, proposto il presente ricorso ai fini dell’accertamento del diritto all’inquadramento anche economico nella qualifica di "aggiunto", con efficacia retroattiva e cioè sin dal 28.04.1980 con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative differenze stipendiali, rivalutate con gli interessi.

Alla udienza pubblica del 12.01.2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

La risoluzione della controversia deve essere preceduta da una puntuale ricostruzione in fatto della vicenda.

Occorre partire da un presupposto incontestato.

Con ricorso n. 851/97 la signora M., insieme ad altra ricorrente, chiedeva di accertare l’inadempimento dell’USL n. 20 al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1084 del 7.07.1994.

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.

La sentenza di cui la signora M., insieme ad altra ricorrente, chiedeva l’esecuzione, era stata pronunciata a seguito di un ricorso proposto dalla USL n. 20 contro la decisione del Comitato di controllo che annullava parzialmente due deliberazioni del Comitato di gestione.

Il Tar, con l’invocata sentenza, aveva respinto il ricorso della USL, accogliendo la tesi dell’organo tutorio che affermava che l’inquadramento delle ricorrenti dovesse avere effetto retroattivo sia ai fini giuridici sia ai fini economici.

L’inammissibilità del ricorso veniva decisa dal Tar poiché le ricorrenti non erano state parti nel precedente rapporto processuale e tale circostanza si poneva di per sé impeditiva della facoltà di proporre giudizio di ottemperanza.

Ma la sentenza affermava un ulteriore importante concetto. Vale a dire che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1084/94, non può ritenersi anche comprensivo dell’accertamento del diritto delle interessate ad un inquadramento (anche ai fini economici) retroattivo: tale conseguenza scaturisce indirettamente dalla sentenza, che, in via principale e diretta, ha solo statuito la legittimità dell’annullamento parziale da parte dell’organo di controllo, lasciando quindi immutata la situazione di fatto e di diritto esistente.

La sentenza concludeva, pertanto, sull’interesse delle ricorrenti che non poteva essere soddisfatto con un giudizio di ottemperanza, ma eventualmente, con un giudizio non impugnatorio, di accertamento del diritto all’inquadramento con efficacia retroattiva e, quindi, anche alla percezione delle relative differenze stipendiali, con rivalutazione ed interessi. In definitiva, con la sentenza 1084/94, sulla situazione giuridica soggettiva delle ricorrenti, il Tribunale si è espresso solo in via incidentale e non in via principale e questo comporta che il diritto delle stesse non possa ritenersi ivi acclarato e che, conseguentemente, sul punto, non possa ritenersi formato alcun giudicato.

La pretesa azionata dalla ricorrente signora M., non si fonda, in sostanza, su un giudicato a lei favorevole bensì sull’annullamento delle delibere 312 e 313 del 7.02.1990 ad opera del Comitato regionale di controllo.

In definitiva:

all’esito delle controversie scaturite dai ricorsi proposti dalla signore O. e M., il Comitato di gestione della USL n. 20 deliberava di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato con provvedimento n. 4745 del 12.12.1989 approvando la relativa graduatoria nella quale le due ricorrenti venivano incluse;

con le successive delibere 312 e 313 le ricorrenti venivano inquadrate nella qualifica di "aggiunto" con decorrenza giuridica a far data dal 28.04.1980 ed economica dal 12.12.1989.

La questione da risolvere oggi, è se la decorrenza degli effetti economici debba essere equiparata a quella degli effetti giuridici.

Con indirizzo costante la giurisprudenza amministrativa ha stabilito al riguardo che: "Il riconoscimento, con effetto retroattivo, che un determinato rapporto d’impiego doveva essere costituito ad una certa data, non comporta di per sé il diritto del dipendente al relativo trattamento economico anche per il periodo pregresso, in quanto solo dalla data dell’atto di inquadramento l’interessato acquista la posizione funzionale cui il detto trattamento si ricollega; pertanto, la "restitutio in integrum" agli effetti economici, oltre che a quelli giuridici, spetta al pubblico dipendente solo nel caso di riconoscimento dell’illegittima sospensione o interruzione di un rapporto già in corso e non anche nel caso in cui sia stata riconosciuta l’illegittimità del diniego di nomina al posto al quale l’interessato aspirava" (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 4 novembre 2005, n. 2080, e, da ultimo T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, 14 settembre 2010, n. 32314).

Va altresì specificato che "Nel caso di ricostruzione di carriera del pubblico dipendente mediante inquadramento in una diversa qualifica con effetto retroattivo, comportante il diritto ad un maggiore trattamento economico, gli eventuali interessi legali e la rivalutazione del credito retributivo decorrono dalla data in cui sono venuti in essere tutti gli elementi costitutivi del credito stesso e ne è stato determinato o reso determinabile l’ammontare, ossia al momento dell’emanazione del provvedimento di reinquadramento del dipendente stesso. In definitiva, il diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi su somme erogate con ritardo ai pubblici dipendenti, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo (come nel caso di specie), va riconosciuto dalla data di maturazione che è quella del provvedimento, ancorché questo abbia efficacia retroattiva.

Nel caso della ricorrente, in definitiva, la diversa retribuzione le compete a partire dalla data del provvedimento di inquadramento e per il futuro, non certo per il periodo pregresso che deve essere considerato, invece, ai soli fini della ricostruzione della carriera.

Il ricorso deve pertanto essere respinto siccome infondato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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