Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-03-2011) 13-04-2011, n. 15155 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 7 luglio 2010 il Tribunale per i minorenni di Napoli ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a I.F. con la sentenza del 14 giugno 2007 del Giudice dell’udienza preliminare dello stesso Tribunale, confermata il 27 marzo 2008 dalla Corte d’appello di Napoli – Sezione per i minorenni, irrevocabile il 21 ottobre 2008.

La disposta revoca trovava il suo fondamento nella condanna riportata dallo stesso I., per delitto anteriormente commesso, con sentenza del 7 maggio 2008 del Giudice dell’udienza preliminare dello stesso Tribunale, riformata il 13 novembre 2008 dalla Corte d’appello di Napoli – Sezione per i minorenni, irrevocabile il 16 febbraio 2010, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen..

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia, I.F., che ne ha chiesto l’annullamento con unico motivo, con il quale ha lamentato, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), l’omessa valutazione degli effetti conseguenti all’applicazione del condono, ai sensi della L. n. 241 del 2006, alla pena successiva, relativa a delitto precedentemente commesso, sul limite di pena di cui all’art. 163 cod. pen., in relazione all’art. 168 cod. pen., comma 1, n. 2. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato requisitoria con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Casa delle ammende.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Questa Corte ha costantemente affermato che l’indulto estingue la pena e ne fa cessare l’espiazione, senza avere efficacia ablativa degli effetti derivanti dalla condanna, tra i quali è compresa – per la genericità della formula usata – l’idoneità della stessa a fungere da causa risolutiva, ex art. 168 cod. pen.,, comma 1, n. 2, del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in relazione ad altra precedente condanna, in presenza degli altri presupposti richiesti dalla legge come necessari.

Pertanto, qualora a una condanna a pena sospesa segua, nei termini, una successiva condanna a pena interamente, o in parte, condonata che, cumulata con la prima, superi i limiti sanzionatori stabiliti dall’art. 163 cod. pen., è obbligatoria la revoca della prima sospensione condizionale concessa (Sez. U, n. del 09/06/1995, dep. 14/07/1995, P.M. in proc. Mirabile, Rv. 201548; Sez. 3, n. 8411 del 04/12/2002, dep. 20/02/2003, Chiudioni M., Rv. 223466; Sez. 1, n. del 18/10/2007, dep. 25/10/2007, P.M. in proc. Seferovic, Rv. 237755;

Sez. 1, n. del 06/05/2010, dep. 13/05/2010, De Feudis, Rv. 247079).

3. Alla stregua di tale condivisibile principio, la pena irrogata al ricorrente con la sentenza del 13 novembre 2008 dalla Corte d’appello di Napoli – Sezione per i minorenni, che ha riformato la sentenza del 7 maggio 2008 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Napoli, irrevocabile il 16 febbraio 2010, ha piena efficacia, anche se condonata, quale causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del 14 giugno 2007 del Giudice dell’udienza preliminare dello stesso Tribunale, confermata il 27 marzo 2008 dalla Corte d’appello di Napoli – Sezione per i minorenni, irrevocabile il 21 ottobre 2010.

Il superamento del limite sanzionatorio, posto dall’art. 163 cod. pen., per effetto della sommatoria delle due condanne è stato, quindi, legittimamente ritenuto causa di revoca del beneficio già concesso.

4. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, dovendo applicarsi, per analogia in bonam partem il disposto di cui al D.Lgs. 28 luglio 2009, n. 272, art. 29, che esonera la persona minore al momento della commissione del fatto, in caso di condanna, dal pagamento delle spese processuali (Sez. 7, n. 30256 del 06/07/2006, dep. 12/09/2006, Manis, Rv. 234868, che ha applicato il principio alle spese del procedimento nel caso di remissione della querela; Sez. 4, n. 44481 del 12/07/2004, dep. 16/11/2004, Improta e altri, Rv. 229128, che ha applicato il principio alle spese del procedimento incidentale di riesame).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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