T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 08-04-2011, n. 707 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In punto di fatto, la ricorrente espone quanto segue:

a). con istanza del 3.1.2001, n. 364, il Sig. A.B.B. chiedeva l’ammissione alle misure di cofinanziamento ai sensi del POR Sicilia 2000/2006, misura 4.6, per investimenti in agricoltura nel comparto della produzione vegetale, allegando la prevista documentazione progettuale, per un complessivo importo di Euro 230.106,49. Successivamente, il predetto ha comunicato di aver trasformato la ditta individuale in società semplice denominata P. Sas;

b). il progetto è stato ritenuto ammissibile con verbale del 29.4.2002;

c). in data 27.11.2004 il Corpo Forestale ha sanzionato l’intervento fermando i lavori ed elevando relativo verbale;

d). la ricorrente ha proposto ricorso in opposizione avverso il detto verbale che è stato annullato in data 11.4.2005;

e). in data 20.6.2005 il Corpo Forestale ha nuovamente sanzionato la ricorrente con verbale n. 39;

f). in data 20.10.2005 l’IPA di Palermo ha notificato decreto n. 98 di concessione contributi;

g). con provvedimento n. 10549 del 11.5.2009 la Regione Sicilia, Ispettorato provinciale agricoltura, UO n. 155, ha stabilito di non liquidare le somme previamente concesse col predetto decreto n. 98/2005;

h). in data 20.5.2009 la ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso gerarchico sul quale la PA non si è pronunciata.

Con il ricorso in epigrafe l’interessata ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione artt. 3, 5 e 12 del regolamento CE 1681/1994 come recepito in Italia; eccesso di potere per difetto dei presupposti, per carenza istruttoria e per difetto di motivazione, errore abnorme;

2). Risarcimento dei danni.

In data 28.1.2011 si è costituita controparte che ha depositato memoria difensiva nella quale ha precisato che:

a). soltanto in data 10.9.2010 la società P. ha trasmesso all’Ispettorato la documentazione tecnica e amministrativa che ha consentito di riprendere l’istruttoria (come comunicato all’interessata con nota n. 24859 del 22.12.2010);

b). il progetto ha subito un notevole ridimensionamento;

c). la spesa delle opere approvate con il decreto di concessione n. 98 del 11.10.2005 ammonta ad Euro 230.106,49 mentre la rendicontazione determinata dal direttore dei lavori ammonta a Euro 116.840,70; le opere realizzate sono difformi da quelle previste il che ha impedito l’erogazione dell’aiuto ed ha costretto l’ufficio a rifare l’istruttoria a partire dalla recente data (10.9.2010) in cui la P. ha completato la necessaria documentazione.

In data 16.2.2011 la ricorrente ha depositato ulteriore memoria difensiva.

Con i motivi di ricorso l’interessata lamenta che il provvedimento n. 10549 del 11.5.2009 non motiva in alcun modo la scelta della PA di non erogare i contributi già concessi; la conclusione pregiudizievole è raggiunta sulla scorta dell’unico presupposto richiamato nel corpo del provvedimento (la pendenza di un giudizio civile di appello avverso sentenza resa su opposizione a sanzione amministrativa tra la ricorrente e il Corpo forestale di Castelbuono).

La ricorrente sostiene che la sanzione amministrativa non riguarda in alcun modo la CE.

Pregiudizialmente, va esaminata la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

In proposito, non rileva la circostanza che il difetto di giurisdizione del giudice adito non è stato eccepito dall’Amministrazione resistente in quanto trattasi di questione rilevabile anche d’ufficio.

Ad avviso del Collegio il giudice adito difetta della giurisdizione.

La giurisprudenza della Sezione (cfr., Sez. II, n. 13/2011) ha già affermato che:

a). quando l’amministrazione ha adottato un atto paritetico di riquantificazione del contributo, senza mettere in discussione l’an della concessione della provvidenza, non viene in rilievo l’esercizio del potere autoritativo di revoca per mutamento della situazione di fatto, o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse (come nella differente fattispecie in cui, a fronte di modifiche progettuali, l’amministrazione revochi il contributo all’iniziativa, ritenendola non più meritevole di agevolazione);

b). in conclusione, la controversia azionata dalla società ricorrente non involge sotto alcun profilo l’esercizio del potere di concessione o di riesame in autotutela o revoca del contributo di cui si tratta, essendo in questione una mera rideterminazione quantitativa dello stesso, in applicazione di criteri vincolanti obiettivamente riscontrabili, stabiliti da atti amministrativi generali presupposti inoppugnati e del tutto in carenza di profili di discrezionalità valutativa (conforme Cassazione, SS.UU. civ., 2332009).

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ciò posto, in applicazione dell’art. 11 del codice del processo amministrativo ( D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale segue il rinvio della causa al giudice ordinario munito di giurisdizione, da riassumersi nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *