Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-07-2011, n. 14729 assegno di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o del ricorso.
Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, accogliendo parzialmente la domanda di C.C., ha riconosciuto il diritto dell’istante all’assegno ordinario di invalidità, ma solamente dal 1 maggio 2005, condannando quindi l’INPS alla erogazione della prestazione da tale data.

Per la cassazione di questa sentenza la C. ha proposto ricorso affidato a tre motivi. L’INPS resiste con controricorso.

Motivazioni – Semplificata.
Motivi della decisione

1. Nel primo motivo, con denuncia di vizio di motivazione in relazione alla L. n. 222 del 1984, art. 2 la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata si sia limitata a richiamare e far proprie le conclusioni diagnostiche del c.t.u. nominato in appello senza accertare con il dovuto rigore il momento di insorgenza dello stato invalidante tutelabile e omettendo, altresì, di esaminare le censure mosse al giudizio di non invalidità espresso dal c.t.u. di primo grado, nonchè di considerare in modo globale le patologie (comprese quelle denunciate in appello) di cui era portatrice.

2. Con il secondo motivo è dedotta violazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., in relazione alla L. n. 222 del 1984, art. 2 e vizio di motivazione, per non avere il giudice d’appello disposto di ufficio accertamenti sanitari ulteriori rispetto a quelli in atti.

3. Nel terzo motivo, con deduzione di violazione ed erronea applicazione della L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 2 nonchè di vizio di motivazione, si sostiene che la sentenza impugnata non tiene conto della "ratio" delle disposizioni di legge citate e della nozione di riduzione della capacità di lavoro rilevante ai lini del diritto alla pensione e all’assegno ordinario di invalidità, così come intesa dalla giurisprudenza di legittimità. 4. Il ricorso non è fondato.

5. Quanto al primo motivo, è sufficiente rilevare che: nell’aver deciso di disporre una nuova indagine tecnica era implicito, da parte del giudice d’appello, un giudizio di rilevanza dei rilievi critici mossi dalla parte alla consulenza precedente (vedi Cass. n. 334 del 1998); la sentenza impugnata afferma esplicitamente che il parere del nuovo c.t.u. (da essa condiviso) era stato espresso sulla base della documentazione sanitaria allegata dall’appellante oltre che di un’accurata visita personale; la Corte di merito risponde anche alle critiche formulate alla c.t.u. di secondo grado, giudicandole, tuttavia, inidonee a porre in dubbio il giudizio diagnostico relativo al momento di insorgenza di uno stato di invalidità rilevante per legge, non tenendo (dette critiche) nel dovuto conto la complessità del quadro patologico d’assieme evidenziata dall’ausiliare tecnico, in considerazione (anche) della gravosità dell’attività lavorativa svolta dall’assicurata.

In realtà, le censure alla c.t.u. esposte in ricorso non solo non risultano formulate già dinanzi al giudice a gito, conferà onere della ricorrenti (vedi, da ultimo, Cass. n. 10222 del 2009), ma si risolvono nel contrapporre le valutazioni della parte circa l’entità e l’incidenza del dato patologico al diverso giudizio diagnostico espresso dal c.t.u. e, per ciò stesso, in un’ inammissibile critica del convincimento del giudice (che tale giudizio ha condiviso) non evidenziando – come invece richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., fra tante, Cass. n. 569 del 2011, nn. 10222, 9988 e 4254 del 2009, n. 6589 del 2000) – l’esistenza, nell’indagine tecnica, di affermazioni in palese contrasto con le nozioni correnti della scienza medica, ovvero l’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, ovvero ancora la mancata considerazione di patologie documentate e di decisivo valore invalidante; in particolare, nella specie, del tutto generici sono i riferimenti alle nozioni scientifiche riguardanti l’evoluzione della più grave delle malattie di cui era portatrice la ricorrente (ipoacusia bilaterale) che, peraltro, non contrastano, di per sè, con la valutazione del consulente d’ufficio circa il momento in cui tale affezione aveva assunto rilievo clinico.

5. Alle censure svolte nel secondo motivo va obiettato che il giudice non ha alcun dovere di disporre di ufficio accertamenti sanitari ulteriori e diversi rispetto a quelli richiesti (e documentati) dalla parte; è, infatti, onere di quest’ultima dedurre l’esistenza di nuove infermità o di aggravamenti di quelle già valutate, nonchè di dimostrarne la decisività ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione di invalidità rivendicata in giudizio, attraverso la produzione di documentazione attestante, con presumibile fondatezza, il loro valore invalidante (vedi Cass. n. 6589 del 2000, n. 7776 del 1997).

6. In ordine, poi alle censure dedotte con il terzo motivo, basta rilevare che la ricorrente si limita a trascrivere una serie di "precedenti" di legittimità sulla nozione di riduzione della capacità di lavoro rilevante ai sensi della L. n. 222 del 1984, ma non spiega come e perchè una riduzione del genere sarebbe già stata presente al tempo della domanda amministrativa, piuttosto che all’epoca (maggio 2005) nella specie stabilita nella sentenza impugnata.

7. In conclusione il ricorso va rigettato.

8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 12,00 per esborsi e in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorati, con accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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